Onere della prova dell’adempimento e diniego della penalità di mora nel giudicato (TAR Calabria n. 268 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza l’amministrazione, destinataria di un titolo esecutivo giudiziale, ha l’onere di provare l’integrale adempimento della pretesa creditoria, comprensiva degli interessi maturati sul capitale. La mera allegazione dell’avvenuto pagamento del capitale non è sufficiente a dimostrare l’esecuzione del giudicato. Il riconoscimento dell’intervenuta cessazione della materia del contendere opera solo per la parte effettivamente satisfatta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va rigettata quando residui il solo pagamento degli interessi, difettando il requisito della utilità della misura. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina un Commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del 5 agosto 2021, n. 572, il Tribunale di Paola aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale al pagamento di un capitale in favore di alcuni creditori, in proprio e quali eredi, oltre a una somma a titolo di spese. La decisione non era stata impugnata ed era passata in giudicato, con titolo esecutivo notificato nell’ottobre 2021.

Non ottenuta l’esecuzione, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate e, altresì, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. La struttura sanitaria si è costituita eccependo la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento. La trattazione è stata rinviata più volte per verificare la satisfattività di quanto corrisposto, in particolare sotto il profilo degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la vicenda come ipotesi di parziale cessazione della materia del contendere. Sul capitale, infatti, la stessa parte ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta corresponsione, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia.

La questione residua ha riguardato gli interessi sul capitale liquidato. Su questo punto il Tribunale ha ribadito che l’obbligo di adempimento integrale grava sull’amministrazione, la quale avrebbe dovuto dimostrare, secondo il regime dell’onere della prova posto a suo carico, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale anche per tale voce.

Non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso, il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento parziale dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già corrisposto.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha rigettata per manifesta iniquità. La misura, avente funzione coercitiva e sanzionatoria, non trovava giustificazione a fronte di un inadempimento ormai circoscritto ai soli interessi, con conseguente difetto di utilità della penalità rispetto all’obiettivo dell’esecuzione.

Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione un termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza per l’integrale adempimento e ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per il caso di inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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