Procedura negoziata senza bando per assenza di concorrenza per motivi tecnici (TAR Lombardia n. 3353 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per assenza di concorrenza per motivi tecnici, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), del d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante può dare rilievo decisivo alle caratteristiche tecniche del prodotto solo se esse siano legate alle esigenze da soddisfare da uno specifico nesso funzionale, restando obbligata a considerare i prodotti diversi che, sebbene sprovvisti di tali caratteristiche, offrano prestazioni equivalenti idonee a soddisfare quelle esigenze. Il ricorso a tale modulo procedurale, quale eccezione al principio di massima concorrenzialità, esige l’accertamento rigoroso dei presupposti di legge, non suscettibile di interpretazione estensiva. Le valutazioni della stazione appaltante sull’equivalenza del prodotto sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore delle apparecchiature diagnostiche, ha impugnato le deliberazioni con cui una azienda socio-sanitaria territoriale ha indetto e aggiudicato una procedura negoziata senza bando per la fornitura in noleggio di un tomografo PET CT, per un importo complessivo di euro 19.793.280. L’aggiudicazione è stata disposta in favore dell’unico operatore ritenuto in grado di fornire uno strumento dotato di campo di vista assiale pari ad almeno 130 cm e di risoluzione spaziale non superiore a 4 mm.

Nel corso del giudizio sono stati depositati cinque atti di motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato i contratti-ponte medio tempore affidati all’aggiudicataria, oltre a una domanda di accesso agli atti ex art. 116, secondo comma, cod. proc. amm. La Sezione ha disposto verificazione affidandola all’Istituto Superiore di Sanità. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha prioritariamente esaminato le censure contro la scelta di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. La ricorrente sosteneva che la stazione appaltante, anziché parametri funzionali, avesse individuato parametri tecnico-costruttivi idonei a restringere indebitamente il mercato, in contrasto con gli artt. 70 e 76 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La Sezione ha ricordato che il ricorso a tale modulo costituisce eccezione al principio di pubblicità e massima concorrenzialità, con presupposti da accertare con il massimo rigore. Ha poi chiarito che le caratteristiche tecniche poste a base dell’indagine di mercato assumono rilievo solo se legate alle esigenze dell’amministrazione da uno specifico nesso funzionale, richiamando l’Allegato II.5 al d.lgs. n. 36 del 2023 e la disciplina delle specifiche tecniche.

Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che il requisito del campo di vista assiale e quello della risoluzione spaziale siano funzionalmente collegati al fabbisogno, come confermato dalla relazione del verificatore. Quest’ultima ha evidenziato che un maggiore campo di vista accresce la sensibilità complessiva e la copertura simultanea di più regioni corporee e che una risoluzione di 4 mm, rispetto a 4,7 mm, incrementa le diagnosi corrette su una coorte di pazienti oncologici.

Il Collegio ha quindi escluso che il dispositivo offerto dalla ricorrente, dotato di campo di vista di 106 cm e risoluzione di 4,7 mm, fosse idoneo a fornire prestazioni equivalenti, non avendo la parte dimostrato il contrario né indicato gli elementi compensativi. Le valutazioni dell’amministrazione sull’equivalenza sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza.

Quanto alle restanti censure del ricorso introduttivo, il Collegio ha giudicato irrilevante l’ordine cronologico tra negoziazione e atto di indizione e ha escluso la violazione dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, poiché l’indicazione dell’importo a base d’asta presuppone una competizione tra concorrenti. Inammissibili, per carenza di interesse, sono stati dichiarati i motivi aggiunti relativi ai contratti-ponte, non ambendo la ricorrente né all’esecuzione dei lavori né a un risultato utile dalla conservazione del vecchio macchinario. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 17 gennaio 2025 sono stati respinti; gli altri motivi aggiunti dichiarati inammissibili; improcedibile la domanda di accesso. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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