Alienazione dei beni ex Riforma Fondiaria: inammissibile il ricorso contro il diniego per carenza di interesse (TAR Puglia, Sez. I n. 235 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma che disciplina l’alienazione dei beni ex Riforma Fondiaria, laddove preveda che gli stessi “possono” essere alienati, esprime una scelta pienamente libera dell’amministrazione sia sull’an sia sul quomodo della dismissione. Ne consegue che il privato istante non vanta una legittima aspettativa all’acquisto del bene, ma un mero interesse di fatto, non qualificato dall’ordinamento. Il diritto di prelazione del confinante, previsto dalla medesima legge regionale, opera solo a seguito della decisione di alienare con procedura di evidenza pubblica. L’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è dichiarabile anche in assenza di una previa decisione sul difetto di giurisdizione e di legittimazione, in quanto il vizio rilevato attiene alla stessa possibilità di agire in giudizio.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno confinante con una fascia interclusa intestata all’Ente di Riforma Fondiaria presentava alla Regione istanza di acquisizione dell’area. L’amministrazione rispondeva negativamente, ritenendo il bene una strada e affermando il suo trasferimento a un ente territoriale. Avverso tale diniego il privato proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità del provvedimento per erroneità dei presupposti e la violazione degli obblighi di ricognizione del patrimonio immobiliare, nonché la sussistenza di un diritto di prelazione in suo favore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’istanza di rinvio avanzata dalle parti, ritenendo la fattispecie non riconducibile ai “casi eccezionali” previsti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per la sospensione della trattazione.
Il Collegio ha poi esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La norma applicabile, l’art. 22-ter della L.R. Puglia n. 4/2013, elenca le possibili destinazioni dei beni ex Riforma Fondiaria, tra cui l’alienazione. Il termine “possono” è stato interpretato nel senso di attribuire alla Regione una piena libertà nella scelta se dismettere o meno il bene e con quale modalità, non essendo previsti criteri guida o gradazioni tra le alternative. Il privato, pertanto, non può vantare una legittima aspettativa all’acquisto.
Il TAR ha escluso la rilevanza del diritto di prelazione invocato dal ricorrente, poiché esso opera solo nel caso in cui l’amministrazione abbia già optato per l’alienazione tramite procedura di evidenza pubblica, evenienza mai verificatasi. Ha inoltre ritenuto non conferente il richiamo all’art. 42-bis del T.U. Espropriazioni, il quale impone all’amministrazione una scelta obbligata tra restituzione del bene e acquisizione dietro indennizzo, a differenza della fattispecie in esame dove la Regione è libera di non dismettere il bene o di alienarlo a terzi.
Da ciò consegue che l’interesse del ricorrente neppure si configura come interesse legittimo, ma come mero interesse di fatto, non tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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