Ottemperanza all’ordine di ostensione documentale e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 418 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato che abbia accertato l’obbligo di consentire l’accesso agli atti, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., assegnando un termine per l’adempimento. Il mancato rispetto del termine imposto dal giudice dell’ottemperanza giustifica la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, quale strumento di effettività della tutela. La penalità di mora non è dovuta quando la domanda di ottemperanza sia stata proposta in epoca recente rispetto alla formazione del titolo, non risultando ancora maturata l’inerzia sanzionabile. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il giudice dall’accertare l’inadempimento, che può desumersi dalla assenza di elementi contrari alla prospettazione della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 753 del 5.12.2025, con la quale questo Tribunale, accogliendo la domanda ex art. 116 c.p.a., aveva ordinato al Comune di consentire l’accesso allo storico delle fatture presentate dai creditori dell’Ente, nonché alle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione, a far data dal vincolo di indisponibilità di cui alla delibera di impignorabilità del primo semestre 2025 fino alla richiesta ostensiva del 26.06.2025.
Il ricorso è stato notificato in data 27.01.2026 e depositato il 9.02.2026 ai sensi dell’art. 112 comma 1 lett. b) c.p.a. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il duplicato informatico della sentenza da ottemperare è stato notificato al Comune. L’amministrazione, benché destinataria dell’ordine giudiziale, non si è costituita: non emergono pertanto elementi dai quali desumere che essa abbia dato integrale esecuzione al titolo.
Su tali premesse il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., e ha ordinato all’amministrazione di consentire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica della pronuncia, di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti l’intervenuta e infruttuosa notifica, darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento. La richiesta di proroga del termine commissariale è rimessa al magistrato relatore, delegato fin d’ora dal Collegio.
Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, considerata la recente epoca di instaurazione della domanda rispetto alla formazione del titolo azionato. Le spese di lite sono state liquidate in ragione della prevalente soccombenza, con condanna del Comune e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Nota della Redazione
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