Inammissibile il ricorso del proprietario di particella diversa da quella espropriata (TAR Calabria n. 420 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal proprietario di un fondo avverso gli atti della procedura espropriativa è inammissibile per difetto di legittimazione attiva quando il progetto approvato e il vincolo preordinato all’esproprio riguardino una particella catastale diversa da quella di cui il ricorrente è titolare. La nota con cui la società concessionaria si limita a riscontrare un’istanza di accesso, ricognitiva dello stato dei luoghi e della situazione dominicale, ha natura interlocutoria e non decisoria: priva di autonoma portata lesiva, non è impugnabile in via autonoma e difetta l’interesse a ricorrere. La notificazione del ricorso a un’amministrazione che non ha adottato l’atto impugnato, ma ha un interesse connesso all’esito della lite, integra una mera litis denuntiatio, che non la rende parte necessaria del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, divenuta proprietaria per aggiudicazione nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare di locali commerciali identificati in catasto alla particella 1534 del foglio 14, impugna la nota con cui ANAS, riscontrando un’istanza di accesso, aveva qualificato la particella 1535 come sede stradale della SS 106 Jonica. Unitamente a tale nota, la società impugna il provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi relativi ai lavori dello svincolo Malderiti, deducendo il falso presupposto sulla proprietà dell’area e la lesione dell’unico accesso carrabile all’attività commerciale.
Innanzi al Tribunale si costituiscono ANAS S.p.A., la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse, oltre all’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Ministero e dalla Città Metropolitana. Pur non essendo imputabili a tali amministrazioni i provvedimenti impugnati, la notificazione assume il valore di mera litis denuntiatio, che pone il destinatario in condizione di curare il proprio interesse connesso, senza renderlo parte sostanziale del processo.
Nel merito il ricorso è inammissibile. La nota ANAS dell’8 maggio 2025, depositata solo dalla società resistente, non possiede i connotati di un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo, né di atto endoprocedimentale: si limita a dare riscontro a un’istanza di accesso presentata da un professionista incaricato dalla ricorrente, con carattere meramente illustrativo e ricognitivo. Manca, quindi, una specifica volontà provvedimentale, tanto più che la concessionaria non può stabilire l’assetto proprietario dell’area né risolvere questioni dominicali.
Peraltro, solo la particella 1535 è stata coinvolta dal progetto dei lavori, dal vincolo espropriativo e dalla procedura di occupazione anticipata. La documentazione versata in atti dimostra che i decreti di trasferimento hanno avuto a oggetto la diversa particella 1534: la ricorrente è divenuta proprietaria dei locali commerciali su di essa insistente, non anche della particella interessata dall’esproprio. La stessa visura storica allegata alla consulenza tecnica di parte riguarda la particella 1535 e non attesta alcuna intestazione catastale in capo alla società.
È dunque documentalmente smentita l’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe acquisito la proprietà della particella 1535 in forza dell’aggiudicazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse quanto alla nota ANAS e per carenza di legittimazione attiva quanto al vincolo espropriativo e alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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