Eccezione di adempimento rilevabile d’ufficio in appello per ottemperanza e pagamento anteriore (Cons. Stato n. 289 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è infondato quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il comando giudiziale prima della proposizione del ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’attuazione del giudicato. L’eccezione di adempimento costituisce oggetto di un’eccezione rilevabile d’ufficio, in quanto l’estinzione del debito, se provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta del debitore, e può quindi essere sollevata per la prima volta in appello. Il mero ritardo dell’amministrazione nella corresponsione delle somme non giustifica di per sé la condanna all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il contegno omissivo dell’amministrazione, che non abbia comunicato l’intervenuto pagamento, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado per concorrente responsabilità delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il TAR Lazio, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stata dichiarata l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e il Ministero era stato condannato a versare un’indennità omnicomprensiva pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale, oltre alle spese.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, condannando l’amministrazione a corrispondere quanto dovuto e nominando un commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso del termine; aveva invece respinto la richiesta di astreinte. Il Ministero ha impugnato la sentenza, deducendo di avere già eseguito il pagamento in data 4 dicembre 2024, quindi prima della notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 28 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’appello sul rilievo che il pagamento integrale della sorte economica cristallizzata nella sentenza ottemperanda era pacifico ed era stato effettuato spontaneamente in epoca anteriore alla notifica del ricorso di primo grado. Da ciò deriva l’infondatezza della domanda di ottemperanza originariamente proposta.
Il punto centrale della decisione riguarda la possibilità di allegare e provare l’avvenuto pagamento per la prima volta in appello. Il Collegio richiama il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’adempimento dell’obbligazione e la sua efficacia estintiva del rapporto formano oggetto di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che essa può essere sollevata per la prima volta in fase di gravame. A sostegno è richiamata Cass. Civ., sez. II, n. 22590 del 26 luglio 2023, oltre a Cass. n. 9965/2016, secondo cui l’estinzione del debito, ove provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta del debitore.
La circostanza che l’amministrazione si fosse costituita con atto di mero stile in primo grado non ha quindi precluso l’accertamento dell’intervenuta estinzione dell’obbligo nel giudizio d’appello. La verifica dell’interesse all’ottemperanza si sposta così sul piano oggettivo dell’avvenuta esecuzione del giudicato, prevalendo sull’inerzia difensiva della parte pubblica nel primo grado.
Sul regime delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione dei due gradi, ravvisando una concorrente responsabilità. Da un lato, l’appellato non si era premurato di verificare, prima di avviare l’azione esecutiva, di avere già ricevuto il pagamento sul proprio conto corrente. Dall’altro, il Ministero non solo aveva omesso di comunicare l’intervenuto pagamento, ma aveva adottato un contegno processuale ed extraprocessuale obiettivamente idoneo a ingenerare il convincimento che la sentenza fosse rimasta inottemperata. La sentenza impugnata è stata quindi riformata, con rigetto della domanda di ottemperanza e spese compensate.
Nota della Redazione
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