Ricorso collettivo in concorso pubblico inammissibile per posizioni disomogenee (TAR Molise n. 278 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce una deroga al canone generale secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Esso è pertanto soggetto, a pena di inammissibilità, a due requisiti: l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei proponenti, in rapporto a domande fondate sulle stesse ragioni difensive, e l’assenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, tra le parti. Nelle controversie di contestazione dei risultati di un concorso pubblico, inoltre, non può prescindersi dalla c.d. prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, circa la possibilità di ottenere un collocamento utile in caso di accoglimento. In difetto, la domanda è inammissibile, non potendo il candidato agire quale mero defensor legitimitatis.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti a tempo determinato dell’azienda sanitaria resistente, hanno partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D. Con il ricorso introduttivo hanno impugnato gli atti di indizione, la graduatoria pubblicata il 10 maggio 2022 recante gli esiti delle prove scritta e pratica, i verbali della commissione e la convocazione alla prova orale, lamentando plurimi vizi delle modalità di svolgimento delle prove. Con successivi motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alla deliberazione che ha approvato la graduatoria degli idonei e ai verbali, chiedendo anche l’annullamento dei contratti stipulati con i vincitori.
La difesa dell’azienda ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei requisiti di omogeneità delle posizioni e di assenza di conflittualità. Nel merito ha chiesto il rigetto integrale. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, che qualifica come fondata. Richiamando un orientamento consolidato, ribadisce che il ricorso collettivo è proponibile solo in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali individuali e quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi tra i ricorrenti.
Nel caso concreto le posizioni dei ricorrenti risultano differenziate sotto il profilo sostanziale e processuale. Alcuni non hanno superato la prova scritta, altri hanno superato la scritta ma non la pratica, altri ancora non risultano aver sostenuto alcuna prova. Anche tra coloro che non hanno superato la prova scritta emergono differenze rilevanti: taluni hanno conseguito punteggi vicini alla soglia, con interesse al solo riesame di singoli quesiti; altri hanno riportato punteggi tanto distanti dalla sufficienza da poter aspirare soltanto all’annullamento integrale della procedura. I motivi di censura, inoltre, non sono riferibili indistintamente a tutti: la doglianza sulla prova pratica riguarda un solo ricorrente, così come quelle sui quesiti a risposta multipla.
Il Tribunale sottolinea che i profili documentati dall’Azienda non hanno ricevuto alcuna specifica controdeduzione da parte dei ricorrenti. L’interesse azionato è dunque plurimo e disomogeneo, connotato da corrispondenti conflitti di interessi almeno potenziali. Da ciò consegue l’inammissibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti.
Il Collegio aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità. Nelle controversie concorsuali la verifica dell’interesse al ricorso impone la c.d. prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, circa la possibilità di ottenere una collocazione utile in caso di accoglimento. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno offerto alcuna dimostrazione del collegamento tra le illegittimità lamentate, peraltro in larga parte generiche e ipotetiche, e l’esito concorsuale negativo. La mancata trattazione della tematica si traduce nell’insussistenza della prova di resistenza.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati complessivamente inammissibili. Il carattere meramente processuale della decisione e la peculiarità della vicenda giustificano l’eccezionale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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