Contraddittorio non integrato e rinvio al TAR ex art 105 cpa (Cons. Stato n. 288 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione del ricorso introduttivo al controinteressato integra un error in procedendo per violazione dell’art. 105 c.p.a. che il giudice di appello non è legittimato a eliminare, integrando il contraddittorio o decidendo il merito. La regressione del processo è imposta dalla necessità di assicurare la r rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2018. In accoglimento del motivo che denuncia il difetto di contraddittorio, la sentenza va annullata con rinvio al primo giudice, restando assorbiti i motivi di merito. Le parti devono riassumere il processo davanti al TAR nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata, operante nella branca di fisioterapia, aveva impugnato davanti al TAR Basilicata la nota con cui l’Azienda Sanitaria Locale aveva disposto il riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per il 2022, in applicazione dell’art. 1 l.r. Basilicata n. 29/2022. Il criterio contestato riservava le risorse alle sole strutture che al 30.9.2022 avessero erogato prestazioni oltre il tetto di spesa, con conseguente mancata attribuzione di somme in favore della ricorrente.
Il TAR accoglieva il ricorso nei sensi indicati in motivazione. La società odierna appellante, non costituita in primo grado, ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi: il difetto di notifica del ricorso nei propri confronti, il difetto di interesse della ricorrente in prime cure e l’errata interpretazione della legge regionale quanto alla decorrenza temporale del criterio di riparto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale: la produzione documentale depositata dall’appellante oltre il termine dell’art. 73 c.p.a., contenente una visura camerale e la prova della notifica della sentenza impugnata, è dichiarata inammissibile perché tardiva.
Nel merito, il primo motivo è accolto per quanto di ragione. La relata negativa in calce al ricorso di primo grado attesta, con dichiarazione fidefacente dell’Ufficiale Giudiziario, che la notifica non è stata eseguita perché la società era sconosciuta all’indirizzo indicato. Ne deriva la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’odierna appellante.
La difesa dell’appellata sostiene di essere stata indotta in errore dall’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal TAR con ordinanza e di aver seguito l’elenco delle strutture ivi indicate, nel quale la società non compariva. La Corte non ritiene che tale circostanza consenta di superare il vizio: la mancata notifica resta accertata e integra un error in procedendo.
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2018 e la giurisprudenza conforme della Sezione III, secondo cui non si tratta di un vizio che il giudice di appello possa eliminare, integrando la motivazione o decidendo il merito. La conseguenza è l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., restando assorbite le ulteriori censure.
Le parti devono riassumere il processo davanti al TAR nel termine perentorio di novanta giorni, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., affinché il contraddittorio sia integrato ai fini della decisione di merito. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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