L’ottemperanza si chiude solo con il pagamento: astreintes alle amministrazioni inerti (Cons. Stato n. 2919 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna, la piena esecuzione della decisione giurisdizionale si realizza solo con l’effettivo pagamento del dovuto e non con l’adozione dei soli atti ricognitivi con cui le amministrazioni prendano atto delle quantificazioni stabilite in sede giurisdizionale. Gli atti adottati dopo la notifica della sentenza di ottemperanza, e proprio in ragione di essa, sono palesemente tardivi e non elidono l’interesse del ricorrente all’esecuzione. Sussistono pertanto i presupposti per ordinare il pronto versamento di quanto dovuto e, in caso di inutile decorso del termine assegnato, per irrogare le astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con una precedente sentenza questo Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso dei ricorrenti e ordinato alle amministrazioni coinvolte di assicurare l’esatta ottemperanza a un’ulteriore pronuncia, quantificando il valore del bene conteso secondo le risultanze della verificazione e ponendo le relative spese a carico delle amministrazioni appellate, con condanna in solido alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Secondo i ricorrenti, dal deposito di quella decisione nessuna determinazione era stata adottata dagli enti destinatari, nonostante una successiva diffida. Essi hanno quindi proposto ricorso “in prosecuzione” ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna delle resistenti al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo. La Regione ha eccepito il difetto della propria competenza esclusiva e ha sostenuto di aver integralmente ottemperato, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in camera di consiglio, e ha ribadito sulla base della memoria dei ricorrenti, che il pagamento del dovuto non era ancora avvenuto. La circostanza è stata ritenuta dirimente, pur in presenza di evidenti e ingiustificabili lungaggini procedurali, ascritte alla non definita attribuzione di competenze tra i soggetti amministrativi coinvolti.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito la sequenza degli atti: solo dopo la notifica della sentenza di ottemperanza l’Asbuc ha preso atto delle quantificazioni, il Comune ha recepito il valore del bene e la Regione ha adottato l’atto dirigenziale che riconosce il valore di stima emerso nel giudizio. A tali atti, espressamente qualificati come palesemente tardivi, non ha fatto seguito l’effettivo pagamento.

Su questa base il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per ordinare l’esecuzione delle precedenti sentenze, disponendo il pronto versamento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, di quanto dovuto, comprensivo del valore del bene determinato in sede di verificazione, delle spese della verificazione poste in solido a carico delle appellate con riparto interno in pari quote e delle spese del giudizio.

Nella perdurante inerzia dell’Asbuc e del Comune, che non avevano eseguito la decisione, il Consiglio ha inoltre ritenuto integrati i presupposti per l’irrogazione delle astreintes: superato inutilmente il termine, le amministrazioni sono condannate al pagamento in favore dei ricorrenti di euro 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con condanna delle appellate, in solido, alla refusione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *