Cessazione della materia del contendere per pagamento tardivo e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1256 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue al soddisfacimento della pretesa azionata, che il Collegio accerta sulla base della dichiarazione della parte ricorrente. Il pagamento intervenuto anteriormente alla notifica del ricorso non esime la parte ricorrente dall’obbligo di informare il giudice di tale circostanza: la mancata comunicazione di un fatto decisivo, che abbia determinato la celebrazione di più udienze camerali, integra un comportamento processuale valutabile ai fini del governo delle spese di lite. In presenza di tale condotta è giustificata la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, ancorché la resistente Amministrazione non abbia ottemperato all’ordine istruttorio del Tribunale.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore di sé stesso, ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Palermo emessa nel 2024. Con quel provvedimento, divenuto irrevocabile, il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento delle spese di secondo grado, liquidate in favore del ricorrente quale procuratore della parte appellata.

Il ricorso, notificato il 26 giugno 2025 e depositato il 10 luglio 2025, lamentava la mancata esecuzione del giudicato e chiedeva la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione per l’ingiusto ritardo. L’Assessorato regionale alla Salute, non intimato, si è costituito; il Ministero si è costituito solo dopo la rinnovazione della notifica disposta dal Tribunale con ordinanza n. 121 del 19 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il percorso processuale è segnato da un primo passaggio: con ricorso notificato a un indirizzo PEC errato, il Tribunale ha dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, avvenuta il 26 gennaio 2026. Solo a quel punto il Ministero ha assunto la veste di parte resistente.

Con memoria del 19 marzo 2026 l’Amministrazione ha sostenuto di aver dato piena esecuzione al giudicato, avendo corrisposto alla parte le somme dovute per sorte capitale e interessi con decreto del 6 ottobre 2025, ed avendo liquidato e pagato il 14 ottobre 2025 le spese legali spettanti al ricorrente. Il Presidente della Sezione ha quindi onerato la difesa erariale di produrre copia del decreto di pagamento e del bonifico.

L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine istruttorio. La prova del soddisfacimento è però giunta dalla stessa parte ricorrente, il cui difensore, nel corso della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ha dichiarato che il pagamento è effettivamente avvenuto il 14 ottobre 2025. Su tale dichiarazione il Collegio ha preso atto dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione, in difformità dalla richiesta formulata in camera di consiglio. Il fatto decisivo è il contegno processuale del ricorrente: pur avendo ricevuto il pagamento sin dal 14 ottobre 2025, egli non ha ritenuto di informare il Tribunale di tale circostanza, che era evidentemente decisiva; nel frattempo l’organo giudicante ha tenuto quattro udienze camerali.

La conclusione è duplice: cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese tra tutte le parti. L’esito mostra come il regolare soddisfacimento della pretesa chiuda il giudizio di ottemperanza, ma non neutralizzi automaticamente il rilievo del comportamento tenuto dalle parti nel suo corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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