Ottemperanza parziale: la delibera di Giunta non esegue il giudicato regionale (TAR Campania n. 5428 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione è tenuta a dare integrale ed effettiva esecuzione alla sentenza azionata, non essendo sufficiente un adempimento solo parziale e non satisfattivo della pretesa riconosciuta in giudizio. L’adozione, da parte della Giunta regionale, di una delibera che recepisca le statuizioni del giudicato costituisce un mero principio di esecuzione, ove la stessa necessiti, per acquisire efficacia, della successiva approvazione consiliare prevista dalla legge regionale. Finché tale passaggio decisivo non intervenga, la sentenza deve ritenersi ineseguita. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone di assicurare al soggetto vittorioso il bene della vita riconosciutogli e non una vuota affermazione formale dello stesso. La nomina del commissario ad acta e le penalità di mora presuppongono la persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente aveva impugnato le deliberazioni con cui la Regione Campania aveva adottato e approvato il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori. Con la sentenza n. 2511/2025 il TAR Campania aveva accolto i ricorsi riuniti, annullando in parte qua i provvedimenti regionali per l’omessa previsione di una disciplina transitoria in favore degli impianti già muniti di A.U.A. al momento dell’entrata in vigore del Piano, tra cui quello del Comune interessato.
Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando che nessuna determinazione era stata assunta dalla Regione per dare esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto la nuova istanza di rinvio formulata dalla difesa regionale. Dopo il cospicuo rinvio già concesso, non sussistevano i presupposti di eccezionalità pretesi dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che ammette il differimento della trattazione solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza o nel decreto presidenziale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito lo stato del procedimento amministrativo. La Giunta regionale aveva adottato la delibera n. 596/2025, con cui proponeva la modifica del Piano in ottemperanza alla sentenza, stabilendo che la pianificazione lasciasse fermi e impregiudicati gli impianti già autorizzati sulla base di A.U.A. perfezionatasi alla data di approvazione della deliberazione consiliare del 23 aprile 2024. La delibera era stata trasmessa al Consiglio regionale e assegnata alla competente Commissione consiliare, che aveva convocato un’audizione sul tema e preannunciato una successiva seduta.
Da tale ricognizione il TAR ha tratto la incompiutezza dell’ottemperanza. L’adozione della delibera giuntale, pur recependo le statuizioni della sentenza, costituisce solo un principio di esecuzione: per acquisire efficacia essa necessita della successiva approvazione consiliare imposta dall’art. 6, comma 1 ter, L.R. n. 20/2006, ai sensi del quale la Giunta trasmette il piano al Consiglio per l’approvazione. Tale passaggio decisivo è tuttavia mancato, come confermato dal resoconto dell’audizione prodotta in giudizio.
La sentenza ottemperanda deve quindi ritenersi ineseguita. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a garantire al soggetto vittorioso la possibilità di ottenere il bene della vita riconosciutogli e non una vuota e formale affermazione dello stesso. È il principio di effettività della tutela giurisdizionale a fondare un’interpretazione polisemica del rimedio, in vista della più fedele attuazione del dictum giudiziale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine alla Regione di dare compiuta ed effettiva esecuzione entro novanta giorni dalla conoscenza del provvedimento, completando il procedimento di modifica del Piano. Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio ha precisato che vi provvederà su apposita domanda ove, decorso tale termine, perduri l’inadempimento. La Regione ha infatti comprovato di aver avviato il complesso iter esecutivo, dovendosi tener conto anche delle difficoltà connesse al rinnovo degli organi elettivi regionali. Per le medesime ragioni non si sono rinvenuti i presupposti per le penalità di mora. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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