Esecuzione del giudicato e penalità di mora nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 5425 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8307/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici indicati nel ricorso.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato, come attestato da certificazione della cancelleria. Secondo i ricorrenti, tuttavia, il Ministero era rimasto inadempiente. Essi hanno quindi chiesto la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Quanto alla figura dell’ausiliario, il TAR ha precisato che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico.
Il Collegio ha inoltre precisato che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, da compilare in ogni sua parte, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PAT.
È stata disposta a carico dell’Amministrazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, dovendosi ritenere onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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