Ottemperanza impone retrocessione terreni e oneri di registrazione al Comune (TAR Sardegna n. 514 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia ordinato la retrocessione di terreni alla mano privata, l’Amministrazione deve rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena attuazione della decisione, sostenendo anche gli oneri di registrazione degli atti, salva la facoltà di rivalsa davanti al giudice competente ove ritenga che tali somme siano a carico dei privati. La statuizione di ottemperanza opera esclusivamente nei confronti dei ricorrenti, a prescindere dal numero degli originari firmatari della convenzione. La domanda di restituzione di ICI/IMU per periodi d’imposta successivi alla convenzione è respinta in mancanza di prova dei versamenti, non contestati dall’Amministrazione. Per il caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin d’ora il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., con termine per l’adempimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza con cui il TAR Sardegna, in accoglimento parziale delle domande, aveva condannato il Comune alla restituzione dei terreni ceduti nell’ambito di una convenzione e al rimborso delle somme versate a titolo di ICI/IMU per la parte eccedente quella dovuta in relazione all’effettiva qualificazione urbanistica dell’area. La decisione era passata in giudicato.

I ricorrenti hanno lamentato la persistente inerzia dell’Amministrazione. Il Comune si è costituito dichiarando la volontà di retrocedere le aree, ma ponendo le spese di registrazione a carico dei privati, e ha contestato l’esistenza di prove di versamenti ICI/IMU successivi alla data della convenzione. Dopo plurimi rinvii richiesti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la sentenza da eseguire ha pacificamente posto a carico dell’Amministrazione l’obbligo di retrocedere i terreni trasferiti alla mano pubblica nell’ambito della convenzione. Il perimetro dell’ottemperanza è dunque delimitato dal contenuto del giudicato, senza margini per ridiscutere l’an dell’obbligo.

Su questa base il Tribunale afferma che, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, il Comune è tenuto ad adempiere rimuovendo ogni ostacolo che impedisca la piena attuazione del giudicato. Rientra in questo obbligo anche il sostenimento degli oneri di registrazione degli atti relativi ai terreni dei ricorrenti. La soluzione lascia salva la facoltà di rivalsa davanti all’Autorità giurisdizionale competente, qualora l’Amministrazione intenda sostenere che tali somme avrebbero dovuto gravare sui privati.

Il Collegio ritiene irrilevanti le preoccupazioni di carattere economico sollevate dal Comune. La statuizione di ottemperanza, precisa il Tribunale, rileva esclusivamente nei confronti dei ricorrenti, a prescindere dal numero degli originari firmatari della convenzione. L’argomento basato sull’estensione soggettiva degli effetti della decisione viene così neutralizzato.

Diversa sorte subisce la domanda di restituzione degli importi pagati a titolo di ICI/IMU per gli anni d’imposta successivi al 2004. I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dei versamenti, mentre l’Amministrazione ha negato che vi siano stati pagamenti dopo tale data. La domanda è pertanto respinta per difetto del supporto probatorio, in coerenza con la struttura dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti esposti, con ordine al Comune di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., individuandolo nel Direttore della Direzione regionale Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna, con facoltà di subdelegare e termine di trenta giorni per gli adempimenti. Le spese del giudizio sono compensate, considerata la particolare natura della causa e la volontà dell’Amministrazione di dare attuazione alla sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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