Sentenza plurimotivata e giudicato interno assorbe il silenzio-assenso (Cons. Stato n. 9096 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di primo grado si fonda su più capi autonomi, ciascuno idoneo da solo a sorreggere la statuizione di annullamento, l’appello che non censuri specificamente uno di essi incontra un giudicato interno che preclude ogni ulteriore sindacato. Diventa allora inutile l’accertamento di eventuali errori negli altri capi, perché il venir meno di uno solo di quelli non impugnati è sufficiente a confermare la decisione impugnata ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. Il giudice di seconde cure, rilevata la mancata impugnazione di un autonomo capo decisorio, respinge il gravame senza necessità di esaminare le censure relative ai motivi assorbiti.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune di Orbetello una domanda di permesso di costruire per un fabbricato residenziale su un terreno in località Ansedonia, chiedendo contestualmente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. La competente Soprintendenza esprimeva parere negativo, motivato dall’impatto dell’intervento sulla macchia mediterranea e sulla vicinanza all’area archeologica di Cosa. Seguivano i dinieghi comunali di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso.

La sentenza di primo grado riteneva illegittimo il parere della Soprintendenza sotto due distinti profili: per essere stato emesso dopo la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, e per il difetto di presupposti e di motivazione del giudizio di incompatibilità paesaggistica, nonché per violazione del dissenso costruttivo. Il Ministero proponeva appello, contestando sia la formazione del silenzio-assenso sia i limiti del sindacato esercitato in primo grado sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce le censure dell’appellante: da un lato la contestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica; dall’altro la doglianza per invasione della discrezionalità tecnica spettante alla Soprintendenza nel giudizio di compatibilità dell’intervento con il regime vincolistico.

Il passaggio decisivo è però di natura processuale. La Corte rileva che l’appellante non ha impugnato in modo specifico, in violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., la statuizione con cui il primo giudice ha giudicato il parere carente di presupposti e di adeguata motivazione, per avere erroneamente supposto che il lotto ricadesse in ambito di tutela paesaggistica ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e secondo lo strumento pianificatorio regionale, e per aver opposto ragioni di tutela paesaggistica e archeologica in un contesto già urbanizzato.

Tale capo autonomo della sentenza, in sé idoneo a fondare l’annullamento dei provvedimenti impugnati, non essendo stato investito da motivo di appello, è coperto dal giudicato interno. Diventa perciò irrilevante l’eventuale accertamento di erroneità del diverso capo relativo alla formazione del silenzio-assenso: anche ove fondato, l’appello non potrebbe superare la statuizione ormai definitiva.

La Corte qualifica la pronuncia di primo grado come sentenza plurimotivata, fondata su più capi autonomamente in grado di sorreggere la statuizione finale. In tal caso, richiamando Cons. Stato, III, n. 2031 del 2024 e Cons. Stato, III, n. 548 del 2022, oltre a ulteriori precedenti delle sezioni IV, V, VI e VII, è sufficiente accertare l’assenza di errori in uno solo dei capi per confermare la decisione. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’amministrazione alle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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