Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Elettronica del Docente (TAR Sardegna n. 251 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente è idonea ad essere azionata in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ove l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di provvedere, assegnando un termine e nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. In considerazione della natura seriale del contenzioso, la liquidazione delle spese processuali può essere ridotta in via equitativa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.500,00 a titolo di contributo per la formazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, notificata nell’aprile 2024 e passata in giudicato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al TAR Sardegna, lamentando il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli esecutivi da parte delle Amministrazioni dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro fosse stata notificata all’Amministrazione e che fosse decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che nessun adempimento era stato posto in essere dall’Amministrazione, che si era costituita con un atto di mera forma.

La domanda è stata ritenuta fondata. Il Tribunale ha disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale. Tale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro il successivo termine di 90 giorni. Il commissario è stato autorizzato a dare esecuzione alla sentenza anche tramite il pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, per l’ipotesi di incapienza dei fondi destinati.

Quanto alle spese di lite, la ricorrente ha visto riconosciuto il proprio diritto alla rifusione, ma il giudice ne ha ridotto l’importo a euro 400,00. Tale riduzione è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso in materia e dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, desunto dalla discussione, nella stessa udienza, di quattordici cause dal contenuto identico. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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