Occupazione suolo pubblico e limiti alla discrezionalità comunale nei Progetti di Area (TAR Emilia-Romagna n. 526 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di Giunta comunale che approva un Progetto di Area, ai sensi del Regolamento comunale che demanda alla Giunta la disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale, può legittimamente introdurre ulteriori obblighi o prescrizioni richiesti dalle specifiche caratteristiche dell’area, ivi inclusa la limitazione dell’occupazione del suolo pubblico ai soli pubblici esercizi aventi accessi diretti sulla zona interessata. Tale scelta costituisce esercizio della discrezionalità amministrativa comunale, insindacabile dal giudice amministrativo salvo che risulti affetta da manifesta arbitrarietà o irragionevolezza. Il criterio selettivo basato sull’accessibilità diretta alla area è oggettivo e non integra disparità di trattamento, potendo trovare giustificazione nella finalità di garantire un ordinato svolgimento delle attività e la qualità urbana del lungomare.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un ristorante ubicato in un condominio prospiciente il Lungomare ma privo di accessi diretti su di esso, richiedeva al Comune la concessione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico con tavolini e sedie. La Giunta comunale, nel frattempo, approvava il Progetto di Area per la disciplina degli arredi e dei dehors, che consentiva l’occupazione esclusivamente ai pubblici esercizi aventi ingressi e/o uscite direttamente sulle aree del Lungomare e del Parco del Mare. L’istanza della ricorrente veniva quindi respinta, mentre analoga richiesta della controinteressata, i cui locali disponevano di due porte di uscita sulle aree interessate, veniva accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso la tesi dell’incompetenza della Giunta, osservando che l’art. 2 del Regolamento comunale n. 18 del 2018 attribuisce espressamente alla Giunta il potere di approvare i Progetti di Area, demandandole non solo specificazioni di natura tecnica ma anche l’introduzione di ulteriori obblighi o prescrizioni ove richiesti dalle peculiarità dell’area. La previsione contestata risultava pertanto legittima, essendo volta a disciplinare la specifica zona del Lungomare per garantire l’ordinato svolgimento delle attività e il recupero della qualità urbana ed ambientale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la delibera impugnata riprendeva un criterio già stabilito dall’art. 55 del Regolamento comunale CUP e Canone Mercatale, che riconosce la priorità del diritto di occupazione al frontista. La decisione di limitare l’occupazione ai soli esercizi con accesso diretto sul Lungomare è stata qualificata come scelta rientrante nella discrezionalità comunale, sindacabile solo in caso di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, non ravvisabili nel caso di specie.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il criterio basato sull’accessibilità diretta è stato ritenuto oggettivo e coerente con la finalità perseguita dall’Ente. Il Collegio ha accertato che la ricorrente esercitava la propria attività in un locale separato dal Lungomare dalla rampa di un garage condominiale, privo di vetrine o finestre sul lato mare, a differenza della controinteressata che disponeva di due porte di uscita sulle aree interessate.
I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i propri effetti nell’anno 2025. In ogni caso, le censure sono state ritenute infondate nel merito, sia perché prive di autonoma rilevanza rispetto alla delibera impugnata, sia perché la motivazione dei dinieghi precedenti non poteva assumere rilievo per decisioni distinte, ciascuna sorretta da autonoma argomentazione.
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Nota della Redazione
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