Sanatoria edilizia, doppia conformità e decorrenza della sanzione per inottemperanza (TAR Campania n. 2196 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria sospende gli effetti dell’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che l’inottemperanza non può essere accertata prima della definizione del procedimento di sanatoria. Ne deriva che il termine di novanta giorni per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 decorre dalla notifica del provvedimento che respinge l’istanza di sanatoria. L’ordinanza ingiunzione emessa in carenza di tale presupposto temporale è illegittima. In tema di accertamento di conformità, grava sul privato l’onere di provare la doppia conformità dell’opera, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda; l’accertamento di compatibilità paesaggistica resta assorbito quando difetti in radice la conformità urbanistico-edilizia.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 17/E.U./2022, con cui il Comune contestava la realizzazione di un manufatto qualificato come nuova costruzione e di una ringhiera a protezione dell’area antistante. Nel corso del giudizio presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, respinta con nota prot. n. 18216 del 21.9.2023 per difetto della doppia conformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Con ulteriori motivi aggiunti impugnava l’ordinanza prot. n. 22609/2023, con cui il Comune aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, deducendo la violazione del termine minimo di novanta giorni dall’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. La presentazione dell’istanza in sanatoria consuma l’interesse attuale alla decisione sui provvedimenti sanzionatori, potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’esito positivo della sanatoria è suscettibile di far cessare la materia del contendere.
Nel merito, il diniego di sanatoria resiste alle censure. Il manufatto costituiva nuova costruzione e avrebbe richiesto l’autorizzazione paesaggistica. L’Amministrazione ha motivato in modo congruo che, nella zona interessata, le uniche attività assentibili erano il risanamento conservativo o il restauro di opere preesistenti al 1955. Difetta quindi il requisito della doppia conformità.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è onere del soggetto interessato provare la doppia conformità urbanistica, poiché la prova sull’epoca e sulla consistenza delle opere è nella sua disponibilità e non della P.A. Il procedimento ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento vincolato, che non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
Quanto alla ringhiera, non eseguita in sostituzione di una preesistente, essa richiedeva il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, né rientrava tra le opere assentibili secondo il criterio della doppia conformità. La carenza del parere della Soprintendenza non inficia il diniego: accertata la insanabilità edilizia e urbanistica, l’accertamento di merito paesaggistico resta assorbito in ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa.
È invece fondato il motivo avverso l’ordinanza ingiunzione. Al momento della constatazione dell’inottemperanza, gli effetti dell’ordinanza di demolizione erano sospesi per effetto dell’istanza di sanatoria. Il termine di novanta giorni decorre dalla notifica del diniego, sicché il provvedimento afflittivo è stato emesso in carenza del presupposto temporale. L’ulteriore censura sulla risalenza dell’abuso è infondata, rilevando che l’intero procedimento si è avviato dopo l’entrata in vigore della norma sanzionatoria.
Nota della Redazione
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