Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e obblighi di facere della p.a. (TAR Sicilia n. 852 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile davanti al giudice amministrativo per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’ammissibilità dell’azione presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’ottemperanza può riguardare anche gli obblighi di facere, purché il titolo sia sufficientemente preciso e dettagliato. L’integrazione del dictum è consentita quando il risultato dell’attività di giudizio sia già stato esaminato e risolto, seppure non adeguatamente estrinsecato, e il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in modo univoco senza nuove attività cognitive. L’inerzia dell’ente configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 907 del 18.06.2025 del T.R.A.P. per la Sicilia presso la Corte d’Appello di Palermo, chiedendone l’esecuzione sia per le opere da realizzarsi sia per il pagamento delle somme ivi indicate.

Hanno inoltre domandato la condanna del Comune intimato al pagamento degli ulteriori interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo, oltre alla condanna alle spese di lite. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del rimedio. La sentenza in epigrafe rientra tra quelle per cui l’azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Collegio ha poi accertato il rispetto dei termini: quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. È risultato altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come da deposito documentale del 20.01.2026.

Quanto alla parte relativa alle opere da realizzarsi, il ricorso è stato giudicato ammissibile perché il titolo è su tale punto sufficientemente preciso e dettagliato. Richiamando la giurisprudenza sul punto — Cass. civ., sez. III, n. 1619 del 2024, citata con T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 433 del 2025 — il Tribunale ha ricordato che l’integrazione del dictum è possibile quando essa abbia a oggetto il risultato di un’attività di giudizio su questioni già esaminate e risolte, purché il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio e possa essere completato in modo sufficientemente univoco, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo.

Nel caso concreto la c.t.u. posta alla base della sentenza del giudice ordinario indica dettagliatamente le misure idonee a mettere in sicurezza l’area. L’inerzia dell’ente ha quindi configurato palese violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario, non avendo l’amministrazione provato l’avvenuto integrale adempimento.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta, tempestiva e integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. In caso di inerzia, ha nominato commissario ad acta l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, per provvedere nel successivo termine di 90 giorni, con spese e oneri a carico del Comune inadempiente. Nel mandato commissariale è compreso il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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