Verifica di anomalia e limiti del giudicato conformativo nel riesercizio del potere (Cons. Stato n. 6146 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, il cui apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando la decisione risulti frutto di un’errata ricostruzione dei fatti, di illogicità o irragionevolezza del percorso logico-giuridico seguito, ovvero di vizi attinenti al profilo soggettivo dell’organo. Il giudice non può sostituire una valutazione opinabile con un’altra opinabile. Nel riesercizio del potere imposto da una sentenza di annullamento, la verificazione disposta in un precedente giudizio non costituisce parametro vincolante per l’amministrazione, né per lo scrutinio dei provvedimenti successivamente adottati. Resta fermo che l’effetto conformativo della decisione deve essere rispettato, fatti salvi gli spazi di azione non coperti dal decisum.
Il Fatto
La controversia riguarda l’affidamento di un appalto di manutenzione stradale indetto da una società concessionaria, suddiviso in due lotti. Una prima sentenza di appello aveva accolto il ricorso di un’impresa avverso la sua esclusione per anomalia dell’offerta, annullando il provvedimento e demandando alla stazione appaltante la rinnovazione della verifica di congruità limitatamente ad alcune voci di prezzo.
All’esito del riesercizio del potere, l’offerta è stata nuovamente ritenuta non congrua e l’impresa è stata esclusa. La gara è stata aggiudicata alla seconda classificata. L’esclusa ha impugnato gli atti davanti al TAR, che ha respinto il ricorso. Propone quindi appello, mentre l’aggiudicataria presenta appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra l’oggetto del giudizio concluso con l’annullamento e quello relativo ai provvedimenti adottati in sua esecuzione. La verificazione, osserva, è funzionale alla risoluzione della controversia da parte del giudice e non si traduce in un parametro per il successivo esercizio del potere. Poiché la sentenza di annullamento non aveva imposto vincoli conformativi puntuali, ma aveva riconosciuto alla stazione appaltante spazi di discrezionalità, tecnica e amministrativa, la rinnovazione doveva svolgersi nel rispetto di quegli spazi.
Sul primo motivo, relativo alla voce di prezzo NP6, la Corte ritiene che l’amministrazione abbia correttamente interpretato il decisum. Il riferimento a uno spessore di asfalto di 5 cm, contenuto nella precedente pronuncia, non distingueva l’attività di fresatura da quella di rigenerazione; l’appellante non ha fornito elementi idonei a circoscrivere con certezza l’ambito oggettivo di applicazione di quel parametro. Neppure rileva l’eccezione volta a ottenere l’acquisizione della verificazione: essa era già agli atti ed è comunque inidonea a vincolare la nuova valutazione.
Quanto al costo della manodopera, la riduzione dei tempi di esecuzione non comporta in automatico una riduzione proporzionale del relativo importo. La stazione appaltante ha ritenuto le giustificazioni non idonee a dimostrare la sostenibilità dei costi. I cronoprogrammi richiamati dall’appellante, in quanto espressione di mere intenzioni programmatorie, non sono sufficienti a comprovare i tempi di esecuzione effettivi.
Sul personale fisso di cantiere, la Corte esclude che il gruppo di valutazione abbia presupposto una presenza continuativa del personale nei giorni non lavorativi. Il ricalcolo ha tenuto conto dell’offerta tecnica e ha evidenziato l’inconciliabilità tra le squadre ivi previste e i dati dei giustificativi. L’autonomia imprenditoriale non esonera il concorrente dall’onere di dimostrare la coerenza dei costi dichiarati con l’organizzazione proposta, pena l’inutilità della verifica di anomalia. L’appello principale è quindi infondato.
Quanto all’appello incidentale, la reiezione del gravame principale comporta la conferma dell’aggiudicazione, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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