Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese all’amministrazione inerte (TAR Sardegna n. 854 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ove il nuovo atto non risulti pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente. La declaratoria di improcedibilità non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese: il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e pone le spese a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Rileva, a tal fine, la circostanza che il provvedimento di esecuzione sia stato adottato a ridosso della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso. Il giudice amministrativo verifica l’effettiva satisfattività dell’atto sopravvenuto e, in difetto, qualifica la rinuncia del ricorrente come sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

Una società titolare di uno studio cardiologico agiva in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 929 del 9.12.2023. Con quella pronuncia era stato accolto il ricorso e annullata la deliberazione del Direttore generale dell’ARES n. 156 del 27.7.2022, nella parte in cui aveva calcolato il fatturato storico ai fini della determinazione del tetto di spesa, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare i tetti entro trenta giorni.

La ricorrente lamentava l’inerzia dell’amministrazione. Nelle more del giudizio, l’ARES adottava la deliberazione n. 187 del 5.7.2024, avente ad oggetto proprio l’esecuzione della sentenza. Con ordinanza collegiale n. 723 del 23.10.2024 il Collegio rilevava dubbi sull’improcedibilità, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La ricorrente, con memoria del 31.10.2024, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica la richiesta della ricorrente come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. La deliberazione n. 187/2024, infatti, non risulta pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dallo studio. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Sul versante delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso era stato incardinato per ovviare alla mancata esecuzione della sentenza n. 929 del 9.12.2023. L’amministrazione ha adottato il provvedimento di esecuzione soltanto il 5 luglio 2024, ossia cinque giorni prima della camera di consiglio del 10 luglio 2024 fissata per la trattazione del ricorso in ottemperanza.

Il ritardo nell’adempimento e la necessità di un nuovo ricorso giudiziale giustificano la condanna alle spese. Il Collegio liquida l’importo in dispositivo, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato. La decisione conferma che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non è neutra sul piano delle spese quando l’atto sopravvenuto sia tardivo e non satisfattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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