Presa in carico delle urbanizzazioni e inerzia del Comune sull’obbligo inderogabile (TAR Sardegna n. 849 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento delle opere di urbanizzazione e la conseguente presa in carico da parte del Comune costituiscono oggetto di un obbligo inderogabile, imposto dall’art. 28 della legge n. 1150/1942. La presa in carico presuppone il previo collaudo con esito positivo delle opere, ma la sequenza degli adempimenti non può tradursi in un comportamento inutilmente dilatorio dell’Amministrazione. L’inerzia del Comune nel verificare la regolare esecuzione e nel rilasciare il collaudo non può andare a detrimento dei lottizzanti, determinando il rinvio sine die dell’adempimento. Il Comune non può addurre a giustificazione del proprio ritardo la mancanza di un verbale interno che attesti la regolare esecuzione, rientrando la verifica nelle sue stesse attribuzioni. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’Ente all’adozione del provvedimento di acquisizione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti, lottizzanti e aventi causa di un comprensorio edilizio nel territorio comunale, hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di prendere in carico tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione, oltre alla nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempienza.
L’insediamento era stato realizzato in esecuzione di una convenzione di lottizzazione che prevedeva la cessione al Comune delle aree destinate alle urbanizzazioni e l’assunzione, da parte dei lottizzanti, dell’obbligo di realizzarle. Le opere erano state in gran parte eseguite ma collaudate solo parzialmente. A fronte di ripetute istanze, anche risalenti, il Comune non aveva mai dato seguito al collaudo né alla presa in carico. Non costituitosi in giudizio, l’Ente ha depositato una sintetica relazione in cui ha sostenuto che, mancando un verbale attestante la regolare esecuzione, solo in via concordata si sarebbe potuto procedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, già affermato in precedenti della stessa sezione, secondo cui il trasferimento e la presa in carico delle opere di urbanizzazione sono oggetto di un obbligo inderogabile posto a carico del Comune dall’art. 28 della legge n. 1150/1942.
La presa in carico presuppone un previo collaudo positivo delle opere, in quanto conformi al piano, alla convenzione e alle sue varianti. Il Tribunale precisa però che tale sequenza non può diventare uno strumento di dilazione: l’inerzia del Comune negli adempimenti prodromici non può ripercuotersi sui lottizzanti e determinare il mancato rispetto dell’obbligo per un tempo indefinito.
Nel caso concreto la convenzione fissava il collaudo definitivo entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Il Comune era rimasto inerte nonostante una richiesta risalente al 1997 e le successive sollecitazioni. Il Collegio ritiene non giustificabile il contegno dilatorio e priva di pregio la tesi difensiva: la verifica della regolare esecuzione rientra nelle attribuzioni del responsabile dell’Urbanistica, cui spetta l’incombente. Irrilevante è anche il riferimento alle fideiussioni non svincolate, così come la formula che subordina la presa in carico a una verifica congiunta tra le parti.
Accertato l’obbligo, il Tribunale ne disciplina le modalità operative: il Comune procede al collaudo delle opere conformi; in caso di difformità, distingue tra difformità formale, che consente l’acquisizione previa variante di piano, e difformità sostanziale, che impone le modifiche materiali, eventualmente escutendo le garanzie o rivalendosi sugli obbligati propter rem. Il Collegio enuncia criteri di ragionevolezza: l’opera è acquisibile se conforme alla legislazione vigente all’epoca, anche se non in linea con lo ius superveniens, e l’obbligo non viene meno per il rifiuto del gestore finale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è condannato a provvedere entro giorni duecentodieci dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta che interverrà in caso di infruttuoso decorso del termine. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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