Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e astreinte (TAR Campania n. 1898 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice nomina il commissario ad acta e fissa l’astreinte nella misura degli interessi legali, entro il tetto massimo del 10% dell’importo dovuto. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, con condanna dell’amministrazione a erogare la prestazione per un importo di € 1.000,00.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il giudice ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel giudicato.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Quanto all’astreinte, il Collegio l’ha accolta nei limiti e termini indicati, calcolandola nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche in caso di insediamento del commissario, richiamando la Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, richiamando la Adunanza Plenaria n. 7/2019, per evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato.

Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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