Nulla osta al sorvolo con drone: rigetto cautelare per carenza di fumus e periculum (TAR Lombardia n. 780 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta al sorvolo con drone, adottato dal Prefetto ai sensi degli artt. 8 e 11 del T.U.L.P.S., è provvedimento di polizia amministrativa connotato da ampia discrezionalità, ancorato a esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le autorizzazioni di polizia hanno natura intuitu personae e non possono essere esibite da soggetto diverso dal titolare. In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris è esclusa quando il provvedimento impugnato trovi fondamento in un divieto generalizzato di sorvolo (NOTAM) e in una denuncia per violazione dell’art. 650 cod. pen. e dell’art. 793 cod. nav.. Il periculum in mora è carente ove il ricorrente abbia già ottenuto un diverso nulla osta per la medesima attività.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva rigettato tre istanze, presentate tra gennaio e febbraio 2026, volte ad ottenere il nulla osta al sorvolo con drone per videoriprese aeree da eseguirsi nel capoluogo lombardo in distinti periodi del mese di febbraio 2026. Il diniego trovava giustificazione in una denuncia a carico dell’interessato per avere egli, in data 6 febbraio 2025, effettuato un sorvolo esibendo un’autorizzazione di polizia rilasciata a favore di altro pilota, nonché nella vigenza di un NOTAM che imponeva il divieto generalizzato di sorvolo sull’intero territorio comunale, per esigenze di sicurezza connesse ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la domanda cautelare alla stregua dei parametri propri della fase di cui all’art. 55 cod. proc. amm., incentrati sulla compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il TAR ha ritenuto la domanda sprovvista di fumus, valorizzando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese al provvedimento impugnato, in un contesto caratterizzato da un divieto generalizzato di sorvolo disposto con NOTAM sull’intero territorio comunale. La motivazione del diniego è stata giudicata coerente con la cornice di riferimento, non emergendo, in sede di delibazione sommaria, profili di evidente illegittimità.
Il Collegio ha inoltre rimarcato il carattere intuitu personae delle autorizzazioni di polizia, principio che inficia alla radice la condotta contestata al ricorrente, il quale aveva fatto uso di un titolo rilasciato a favore di terzi. Tale circostanza, oggetto di denuncia per violazione dell’art. 650 cod. pen. e dell’art. 793 cod. nav., ha contribuito a sostenere la legittimità del diniego opposto alle successive istanze.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ne ha rilevato la carenza, osservando che il ricorrente aveva ottenuto in data 10 giugno 2026 un nuovo nulla osta al sorvolo per altra zona, circostanza che escludeva l’attualità del danno grave e irreparabile paventato in ricorso. La sopravvenienza ha, di fatto, privato di consistenza l’urgenza di provvedere.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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