Spese di lite e commissario ad acta per il difensore antistatario (TAR Lazio n. 52 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando l’inottemperanza riguardi le sole statuizioni di una sentenza del giudice amministrativo relative al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Una sentenza esecutiva del giudice amministrativo rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto pagamento; in difetto, il ricorso è fondato e va ordinata l’esecuzione, con nomina del commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore della parte vittoriosa in un precedente giudizio, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Latina, II, n. 376 del 23 maggio 2024, nella parte in cui il Comune di Formia è stato condannato alla rifusione del compenso professionale e delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 da distrarre in favore del professionista antistatario.

La sentenza è stata notificata al Comune il 25 maggio 2024 ed è passata in giudicato. L’ente non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) cod. proc. amm., la condanna alle ulteriori spese e il rimborso del contributo unificato di euro 300,00. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza: l’esecutività e il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato in atti, e l’avvenuto decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Nessun dubbio sussiste, per il Tribunale, sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando — una sentenza esecutiva del giudice amministrativo — fra quelli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.. La circostanza che oggetto dell’esecuzione siano le sole statuizioni sulle spese non incide sull’ammissibilità del rimedio.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Comune non ha offerto alcuna prova del pagamento dell’importo liquidato in favore del professionista ricorrente dal provvedimento al quale deve prestarsi ottemperanza. L’inerzia dell’ente, non costituitosi, consolida l’inadempimento dedotto.

Il Tribunale ordina pertanto al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 376/2024, mediante il pagamento delle somme ivi indicate, nella misura e secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo. A tali importi vanno aggiunte le ulteriori spese funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, quali quelle per le copie ad uso notifica e per la relativa notifica, con pagamento nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza oltre tale termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Comune liquidato in euro 600,00, salvo conguaglio su domanda documentata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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