Termini perentori della conferenza di servizi e silenzio-assenso incondizionato (TAR Lazio n. 50 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14-bis l. n. 241/1990 i termini per la richiesta di integrazioni e per l’espressione delle determinazioni delle amministrazioni partecipanti sono perentori e improrogabili. L’unica causa di sospensione è quella tipica dell’art. 2, comma 7, l. n. 241/1990, ammessa per una sola volta e per non più di trenta giorni, e non produce alcun azzeramento del termine già decorso: dopo la stasi l’amministrazione provvede nel tempo residuo. La rimodulazione dei termini da parte dell’amministrazione procedente elude la portata perentoria del termine originariamente fissato. Il parere reso oltre il termine assegnato è tamquam non esset e, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990, equivale ad assenso incondizionato, con conseguente illegittimità della determinazione negativa fondata su di esso.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un autolavaggio il cui permesso a costruire e la cui autorizzazione paesaggistica erano stati annullati in sede giurisdizionale per il posizionamento dell’opera nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dai corsi d’acqua, tutelata dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. Dopo la convalida dei provvedimenti paesaggistici da parte della Soprintendenza, la società ha chiesto al Comune l’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, che consente la sanzione pecuniaria in luogo della rimozione.

Il Comune ha dapprima negato l’apertura del procedimento. Un’ordinanza cautelare di remand ha imposto la riedizione della conferenza di servizi. Nel corso della stessa la Soprintendenza ha chiesto chiarimenti procedurali a pochi giorni dalla scadenza, il Comune ha sospeso la conferenza, ne ha prorogato i termini e la Soprintendenza ha infine espresso parere negativo. Da qui il ricorso e i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione della Soprintendenza secondo cui gli atti adottati in esecuzione dell’ordinanza di remand sarebbero caduti con la definizione del relativo giudizio. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. St. n. 4820/2022, Cons. St. n. 5659/2024, Cons. St. n. 5955/2023), il TAR chiarisce che il remand restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale. L’attività successiva costituisce nuova espressione della funzione amministrativa, non pedissequa esecuzione dell’ordinanza.

Nel merito, la censura di violazione dell’art. 14-bis l. n. 241/1990 è fondata. L’interpretazione sistematica con l’art. 2, comma 7, l. n. 241/1990 dimostra che i termini della conferenza sono perentori e che la mancata determinazione equivale ad assenso senza condizioni. Le cause di sospensione sono tipiche e di stretta interpretazione (TAR Sicilia n. 2175/2023, Cons. St. n. 40/2021). La sospensione non azzera il computo del termine già trascorso.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la richiesta della Soprintendenza non era giustificata da esigenze istruttorie, ma da valutazioni giuridiche riservate al Comune, e che è intervenuta oltre il termine per le integrazioni e a tre giorni dalla scadenza del parere. La sospensione ha inoltre superato il limite dei trenta giorni. Il Comune ha quindi surrettiziamente prorogato un termine già irretrattabile, senza considerare che dopo la stasi residuavano solo tre giorni.

Il nuovo termine slittato a novanta giorni è illegittimo. Il TAR richiama sul punto TAR Latina n. 823/2023, che ha ritenuto contraria all’art. 14-bis la condotta del medesimo Comune. L’annullamento degli atti del ricorso originario travolge in via derivata il parere negativo e la determinazione di chiusura. Il parere, reso oltre il termine assegnato, è tardivo e tamquam non esset: esso equivale ad assenso incondizionato e la conferenza avrebbe dovuto concludersi positivamente. Assorbiti i restanti mezzi per la ragione più liquida, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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