Nessun risarcimento per idoneità accertata solo rebus sic stantibus (TAR Puglia n. 339 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno in favore del soggetto che ne abbia tratto giovamento processuale. Chi agisce per la lesione di un interesse legittimo pretensivo deve dimostrare, secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che in assenza dell’illegittimità il provvedimento favorevole sarebbe stato rilasciato. Il giudizio di idoneità conseguito in sede di riesercizio del potere, a distanza di anni, opera rebus sic stantibus: esso attesta la sussistenza dei requisiti solo con riferimento alle nuove valutazioni e non retroagisce alla procedura annullata. Nelle azioni risarcitorie il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato, conclusasi con l’individuazione di due candidati idonei e con la sua esclusione. Impugnati gli atti, il TAR li annullava con sentenza n. 1285/2016, per contraddittorietà e inadeguatezza motivazionale dei giudizi collegiali; il Cons. Stato, con sentenza n. 4427/2017, confermava le statuizioni, precisando che l’Università, con una commissione di diversa composizione, doveva sottoporre a nuova valutazione l’appellante e l’originario ricorrente.
All’esito del rinnovato giudizio l’Ateneo dichiarava entrambi i candidati idonei. Il ricorrente agiva allora per il risarcimento del danno da riconoscimento ex post della pretesa preesistente idoneità, chiedendo il differenziale stipendiale rispetto al ruolo di ricercatore e il ristoro della perdita di chance. L’Università eccepiva tardività, inammissibilità e infondatezza; il Ministero si costituiva tramite l’Avvocatura distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. In rito rileva che l’eccezione di tardività, prospettata ai sensi dell’art. 30 c.p.a., è fondata, ma la tralascia per l’evidente infondatezza nel merito della domanda.
Sul piano sostanziale il Collegio censura la genericità del ricorso, privo del supporto probatorio degli elementi della responsabilità aquiliana: condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso. Ricorda che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale.
Quanto al pregiudizio patrimoniale, la quantificazione di € 272.000,00 è definita sostanzialmente arbitraria, perché priva di prova analitica sugli emolumenti medio tempore conseguiti. Il richiamo è all’aliunde perceptum, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 6038 del 2022.
Sulla perdita di chance, manca la consistenza probabilistica richiesta: il riconoscimento postula una probabilità seria e concreta, non una mera aspettativa, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7703 del 2024. Il giudizio prognostico richiesto da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7622 del 2020 non è soddisfatto: dall’annullamento emerge sì la contraddittorietà dei giudizi, ma non che una corretta valutazione, in un ambito tecnico-discrezionale, avrebbe condotto alla certa idoneità. Il giudizio favorevole ottenuto in sede di riesercizio del potere vale rebus sic stantibus e non retroagisce al concorso annullato.
Da ultimo, il Collegio esclude che le lacune probatorie possano essere colmate d’ufficio: nelle azioni risarcitorie il principio dispositivo non è temperato dal metodo acquisitivo, poiché la vicinanza della prova ne determina il riespandersi, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 9796 del 2023. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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