L’ottemperanza si misura sui conteggi richiamati in motivazione e dispositivo (TAR Toscana n. 1176 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo interpreta il contenuto del giudicato alla luce del coordinamento tra motivazione e dispositivo del provvedimento da eseguire. Quando il dispositivo richiama espressamente i conteggi elaborati dall’amministrazione su ordine del giudice, tali conteggi integrano il precetto e vincolano le parti. Ne consegue che l’amministrazione adempie integralmente quando corrisponde la somma lorda indicata nei conteggi, comprensiva delle somme già erogate in precedenza per lo stesso titolo, operando le detrazioni e le compensazioni ivi previste. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato se l’esecuzione risulta conforme a tale contenuto.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito italiano, inviato nel 1999 in una missione internazionale di pace in Bosnia ed Erzegovina, al rientro in Italia riceveva la diagnosi di una patologia neoplastica riconosciuta come dipendente da causa di servizio. All’interessato venivano riconosciuti lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere e quello di soggetto esposto a particolari fattori di rischio ex art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, con l’attribuzione di speciali elargizioni parametrate a invalidità del 20% e del 40%.
Con successivi pronunciamenti il giudice del lavoro rideterminava le prestazioni su invalidità complessiva del 75% e disponeva la compensazione degli importi dovuti con le somme già corrisposte a titolo di risarcimento del danno. Il ricorrente, ritenendo il pagamento ricevuto inferiore al dovuto, conveniva il Ministero della Difesa dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza del giudicato, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto un profilo di rito: dubita della inammissibilità del ricorso per mancato deposito della prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. Il collegio ritiene tuttavia di poter prescindere da tale approfondimento, perché il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il nodo centrale è la determinazione del contenuto del giudicato. L’amministrazione sosteneva che la somma complessiva di € 448.117,94, indicata nella sentenza di appello, comprendesse anche le due tranche di speciale elargizione già erogate nel 2008 e nel 2011, per complessivi € 92.843. Il ricorrente, per contro, riteneva che tale importo andasse calcolato al netto di quanto già percepito.
Il giudice amministrativo risolve la questione valorizzando il richiamo ai conteggi contenuto nella sentenza. Nella motivazione si legge espressamente che l’importo capitalizzato della speciale elargizione, pari a € 193.010,00, è “(in parte già corrisposta nei termini indicati nel conteggio del Ministero)”. Anche il dispositivo fa espresso riferimento ai conteggi depositati il 3 maggio 2023, che indicano in modo inequivocabile gli importi già versati.
La lettura coordinata di motivazione e dispositivo convince il collegio che la somma di € 448.117,94 vada considerata al lordo dei € 92.843 già pagati. Su questa base il Tribunale verifica i decreti ministeriali successivi: la speciale elargizione parametrata al 75%, gli assegni vitalizi e i ratei arretrati, con le detrazioni operate a titolo di compensazione del risarcimento. Il credito residuo di € 138.504,4 risulta integralmente corrisposto in data 5 aprile 2024, come ammesso dallo stesso ricorrente.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.