Giudizio di ottemperanza per spese liquidate al procuratore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 124 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. L’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, fissa in centoventi giorni il termine per l’adempimento dell’Amministrazione statale, decorrente dalla notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., ivi compresa la condanna accessoria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un avvocato, agendo in proprio quale procuratore antistatario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di alcune sentenze del giudice ordinario, limitatamente alla parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in suo favore. Le pronunce erano passate in giudicato, come attestato dalle certificazioni delle cancellerie competenti. L’Amministrazione aveva ricevuto regolare notifica, ma non aveva provveduto al pagamento.

Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma liquidata, con accessori, e l’applicazione della misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni ritardo nell’esecuzione. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato un profilo di regolarità documentale. Con precedente ordinanza n. 565 del 18 dicembre 2025 era stato assegnato al ricorrente un termine per depositare le sentenze e i certificati di passaggio in giudicato in copia asseverata, essendo stati prodotti in mera copia informatica priva di conformità. L’incombente è stato regolarmente eseguito.

Sul merito, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita. È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalle rituali notificazioni effettuate al domicilio digitale del Ministero.

La Corte ha poi affrontato la questione centrale dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativamente alla sola parte della pronuncia concernente le spese liquidate al difensore distrattario della parte vittoriosa. Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui tale statuizione genera un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, legittimando il primo a proporre un autonomo giudizio esecutivo, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024).

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati, provvedendo al pagamento di quanto dovuto al difensore nella misura stabilita ed entro sessanta giorni dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, senza riconoscimento di compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dai giudicati, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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