Volume interrato difforme dal titolo e tolleranza del 2 per cento (TAR Campania n. 4916 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variante a un titolo edilizio e paesaggistico che, lungi dal costituire una traslazione in tolleranza, alteri la sagoma dell’edificio e realizzi un volume fuori terra in luogo di quello interrato assentito, esce dall’ambito applicativo del punto A.31 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 e richiede autonoma autorizzazione paesaggistica. La soglia del 2 per cento ivi prevista opera come limite rigido: superata, la difformità non è più qualificabile come variante semplificata. Un volume interrato ha impatto territoriale differente da un volume fuori terra, sicché l’equivalenza volumetrica non neutralizza il vulnus paesaggistico. La pendenza di istanza di sanatoria ex artt. 36 e 167 non sospende la legittimità dell’ordine di ripristino, ma ne differisce soltanto l’esecuzione nel termine di sessanta giorni.
Il Fatto
La ricorrente ha realizzato un garage pertinenziale presso un immobile di proprietà in area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici. Il titolo originario consisteva in una DIA del 2009, in un’autorizzazione paesaggistica perfezionatasi per silenzio-assenso e in un nulla osta dell’Ente Parco. Nel corso dei lavori si rendeva necessaria una traslazione parallela del volume interrato, per la quale veniva rilasciata apposita autorizzazione sismica.
Preso atto della difformità, la ricorrente presentava una SCIA in sanatoria e contestuale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune di Bacoli, dopo preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, inibiva la SCIA, negava l’autorizzazione paesaggistica e ordinava il ripristino. Da qui il ricorso, respinto in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla dedotta irrilevanza della difformità, fondata sull’assunto che l’opera realizzata avrebbe la stessa consistenza volumetrica di quella assentita. Il Tribunale ritiene di poter decidere anche in assenza di un confronto fotografico sullo stato antecedente, traendo elementi sufficienti dalle planimetrie allegate alla sanatoria e alla descrizione contenuta nell’atto impugnato.
Dal confronto emerge che il garage non è interrato, ma costruito per ampia parte in adiacenza del fabbricato, con modifica della sagoma e creazione di un terrazzo al livello del primo piano. La corrispondenza della consistenza volumetrica non è dirimente: il Giudice osserva che un volume interrato ha un impatto differente da un volume fuori terra, e che l’area ricade in zona classificata dal PRG come “Verde Vincolato”, dal PTP dei Campi Flegrei come “Protezione integrale” e dal Piano del Parco in Riserva Generale “Zona B”, dove è vietato ogni incremento dei volumi esistenti.
Sul versante della tolleranza, il Tribunale smentisce la tesi ricostruttiva della ricorrente con un calcolo aritmetico: il lato traslato di quattro metri è stato spostato di un metro, con incremento pari al 25 per cento, ben oltre la soglia del 2 per cento prevista dalla lettera A.31 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017. La fattispecie semplificatoria non è dunque invocabile.
Quanto alla art. 10 bis della legge n. 241/1990, la doglianza è respinta perché l’atto impugnato richiama puntualmente le deduzioni procedimentali, segnatamente la memoria del 10 gennaio 2022, e ne confuta le ragioni. Il soccorso istruttorio non è dovuto per la mera omissione del versamento degli oneri istruttori.
Da ultimo, il Collegio esclude che la presentazione dell’istanza di sanatoria ex artt. 36 e 167 paralizzi l’ordine di demolizione: questo conserva la propria legittimità, con il solo effetto che l’esecuzione resta sospesa fino allo spirare del termine di sessanta giorni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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