Trasferimento universitario di studente con disabilità grave e deroga al numero programmato (TAR Lombardia n. 2298 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione del regolamento universitario che consente il trasferimento, anche in deroga al numero programmato, agli studenti con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 o con invalidità superiore al 66% costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei trasferimenti e dà attuazione ai principi di tutela e integrazione della legge n. 104/1992. Accertata la sussistenza della condizione di grave disabilità, l’amministrazione universitaria non può subordinare il trasferimento a ulteriori condizioni, essendo il suo potere discrezionale limitato alla verifica dei presupposti della domanda. Il solo margine residuo attiene alla valutazione della carriera pregressa, funzionale a determinare l’anno di iscrizione. I c.d. blocchi didattici non possono quindi precludere il trasferimento quando la clausola regolamentare non lo subordini a tale condizione.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver frequentato il secondo anno di un corso di laurea presso un ateneo, ha presentato domanda di trasferimento a un’altra università, invocando l’art. 7.1 del Regolamento approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà nella seduta dell’8 maggio 2023, che consente il trasferimento anche in deroga al numero programmato agli studenti con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 o con invalidità superiore al 66%.
Nella graduatoria pubblicata il 22 settembre 2023 la domanda è stata dichiarata non accolta per mancato superamento del blocco didattico. La successiva istanza di riesame è stata respinta, sull’assunto che l’art. 7.1 del Regolamento non fosse operativo e che si dovessero applicare le disposizioni ministeriali, le quali non consentono deroghe al numero programmato. La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti di rigetto davanti al TAR Lombardia. L’università ha eccepito il difetto di competenza territoriale a favore del TAR Lazio e, nel merito, ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza. L’atto lesivo è costituito dal solo provvedimento dell’università che ha rigettato la domanda di trasferimento. La competenza territoriale si radica in rapporto all’ente che ha emanato il provvedimento impugnato e alla sua concreta efficacia territoriale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. La ricorrente, del resto, non ha articolato alcuna censura nei confronti dei decreti ministeriali.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR ricorda che l’ordinamento conosce l’istituto del trasferimento per gravi motivi tra università, disciplinato dall’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, ritenuto ancora vigente dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso concreto, però, la domanda è stata presentata richiamando la clausola regolamentare sopra citata, che prevede espressamente la deroga al numero programmato.
Il Collegio esamina le ragioni del rigetto: il mancato superamento del blocco didattico; l’inapplicabilità dell’art. 7.1, in favore delle disposizioni dell’allegato 2 al D.D. n. 1925/2022; l’ulteriore rilievo del mancato superamento dei blocchi per l’accesso al secondo e al terzo anno. Rileva che la clausola regolamentare era vigente al momento della domanda e che non poteva trovarvi applicazione il D.M. n. 806/2023, sia perché successivo, sia perché concernente i soli corsi delle professioni sanitarie. Il D.D. n. 1925/2022, d’altra parte, non contiene disposizioni sui trasferimenti per le ipotesi speciali.
Assodato che la domanda andava valutata in base all’art. 7.1, il TAR ritiene fondato il primo motivo, che deduce la violazione della legge n. 104/1992. La clausola è norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina dei trasferimenti: il potere discrezionale dell’amministrazione attiene solo alla verifica dei presupposti, e lo stato di grave handicap non è mai stato contestato. Accertata la condizione di grave disabilità, l’università non può porre ulteriori condizioni, salva la valutazione della carriera pregressa per determinare l’anno di iscrizione. I blocchi didattici non possono precludere il trasferimento, poiché la clausola non lo subordina a tale condizione.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e la graduatoria è annullata nella parte in cui dichiara non accolta la domanda. L’università dovrà conformarsi, disponendo l’iscrizione al secondo anno ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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