Ottemperanza per supplenze brevi: obbligo del MIM di eseguire la sentenza di condanna (TAR Campania n. 5033 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno, ormai passata in giudicato, pronunciata dal giudice ordinario in materia di lavoro. Sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non abbia provveduto a dare esecuzione al dispositivo entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un Commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda in luogo dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente aveva adito il giudice del lavoro per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, stipulati per la copertura di posti vacanti su organico di diritto negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione al pagamento di un’indennità onnicomprensiva. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. La docente, quindi, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si costituiva con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dalla certificazione di cancelleria depositata in atti.
In secondo luogo, ha rilevato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero. L’Amministrazione, infatti, non aveva dato esecuzione al dispositivo nel termine previsto.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, stabilendo che quest’ultimo, su istanza della ricorrente, avrebbe dato corso all’esecuzione entro un termine di ulteriori sessanta giorni.
La decisione afferma che l’ottemperanza non riguarda solo gli obblighi di facere infungibile, ma anche quelli di pagamento di somme di denaro e di risarcimento del danno derivanti da sentenze del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia dato seguito. Il TAR ha, infine, condannato il Ministero alle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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