Carta docente, ottemperanza al titolo del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1387 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere condizionato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso del commissario dirigente della stessa amministrazione, si applica per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi considerate.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.06.2024. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a € 500,00, in relazione a specifici anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e all’assegnazione degli importi riconosciuti, oltre interessi e rivalutazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio. Nessuna attività esecutiva è stata però avviata spontaneamente, così le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione in atti prova il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice rileva inoltre che la nota depositata dalla parte il giorno stesso della camera di consiglio, in orario ormai incompatibile con i termini processuali, non può assumere alcun rilievo, non potendo richiamare norme applicabili alle udienze in presenza.
Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è accolto: l’amministrazione intimata è condannata a dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con puntuale pagamento delle spettanze rivendicate.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio. Il commissario provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul compenso il giudice applica, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: la norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può applicarsi anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Poiché il commissario è dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a compenso.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo per gli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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