Enunciazione del contratto di patrocinio: necessaria autonomia dell’atto richiamato (Cass. civ. Sez. V n. 2229 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione di cui all’art. 22 d.P.R. n. 131/1986 presuppone che nell’atto sottoposto a registrazione sia contenuto l’espresso richiamo al negozio enunciato, con la specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto. L’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto o extratestuali né di valutazioni di particolare complessità giuridica. Non è quindi sufficiente che il contratto di patrocinio legale costituisca un implicito presupposto logico della domanda giudiziale o della sentenza di condanna al pagamento del compenso professionale.

Il Fatto

L’Ufficio aveva liquidato l’imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato il cliente di un avvocato al pagamento del compenso per l’attività di assistenza e difesa. L’avviso comprendeva l’imposta fissa sul provvedimento giudiziario, un’ulteriore imposta fissa di 200,00 € per il contratto di patrocinio asseritamente enunciato nella sentenza, e l’imposta proporzionale sugli interessi moratori.

Il contribuente impugnava l’avviso limitatamente alla pretesa sull’atto enunciato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo che nella sentenza vi fosse alcun richiamo dei contraenti al negozio posto in essere. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, dichiarava definitiva per mancata impugnazione la parte della pretesa relativa all’imposta fissa sulla sentenza e a quella proporzionale, confermando nel resto l’esclusione dell’imposta sull’atto enunciato e compensando le spese. L’Agenzia ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la tassazione per enunciazione non opera quando nell’atto registrato siano menzionate mere circostanze dalle quali possa soltanto dedursi l’esistenza del rapporto giuridico non denunciato. Occorre invece che le circostanze enunciate siano idonee di per sé a dare certezza del rapporto, senza necessità di ricorrere a elementi esterni all’atto.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessaria la specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi del negozio, tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante. Le Sezioni Unite n. 14432 del 2023 hanno ribadito che l’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni di particolare complessità giuridica. Ne deriva che il contratto d’opera professionale non è tassabile quando costituisca soltanto un implicito presupposto logico della domanda giudiziale.

Quanto al ricorso principale, la Corte rileva che l’Agenzia sosteneva la tassabilità in re ipsa del rapporto di patrocinio, insito in ogni sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali. La censura, tuttavia, si risolve in una rinnovata interpretazione dell’atto enunciante, attività di natura fattuale riservata al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo per violazione dei criteri ermeneutici, nella specie non dedotti. Il motivo è dunque inammissibile, perché volto a ottenere un riesame del merito sotto l’improprio paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Il ricorso incidentale del contribuente, notificato il 4 aprile 2022, è stato proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 31 agosto 2021. Ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se quella principale è dichiarata inammissibile, senza che rilevi il rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale è quindi dichiarato inefficace.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate nell’importo minimo, considerato che dalla questione è derivato un contenzioso seriale tra le medesime parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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