Transazione parziale tra creditore e condebitore non estensibile ex art. 1304 c.c. (Corte App. Ancona n. 282/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1304 c.c. si applica esclusivamente alla transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale. La transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali che abbia ad oggetto la sola quota di quest’ultimo non può essere estesa agli altri condebitori, i quali non possono profittarne. Tuttavia, la somma effettivamente versata dal condebitore che ha transatto deve essere decurtata dal risarcimento complessivo dovuto dagli altri condebitori, in modo da evitare una duplicazione risarcitoria. Le spese di CTU costituiscono costo processuale e non componente del danno risarcibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda risarcitoria del danneggiato, condannando in solido i genitori del minore autore dell’aggressione al pagamento di Euro 8.429,16. Gli appellanti, contumaci in primo grado, impugnavano la sentenza deducendo l’erronea quantificazione del danno e l’omessa considerazione di un accordo transattivo intercorso tra il danneggiato e i genitori di un altro coobbligato solidale, con il quale questi ultimi avevano versato Euro 4.000,00 a titolo di risarcimento. Gli appellanti dichiaravano di voler profittare di tale transazione ai sensi dell’art. 1304 c.c., chiedendo l’integrale estinzione del debito o, in subordine, la riduzione della somma dovuta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 345 c.p.c., rilevando che la dichiarazione di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c. costituisce un diritto potestativo esercitabile anche in appello. Nel merito, ha escluso l’applicabilità dell’art. 1304 c.c., interpretando l’accordo come transazione parziale: dalla premessa e dal tenore letterale, la Corte ha desunto che le parti avevano inteso definire esclusivamente la posizione del condebitore stipulante, e non l’intero debito solidale, come dimostrato dalla diversa imputazione dei fatti e dalla clausola liberatoria limitata ai rapporti tra i firmatari.
La Corte ha quindi riformato la sentenza sul quantum, confermando l’incremento del 50% per personalizzazione del danno (Euro 2.318,10) in ragione delle modalità aggressive della condotta e delle comprovate ripercussioni sulle abitudini di vita del giovane danneggiato. Ha invece accolto il motivo relativo alle spese mediche, riducendole da Euro 1.474,81 a Euro 97,60, escludendo dal computo le spese di CTU in quanto costo processuale e non voce di danno. Il risarcimento complessivo è stato pertanto rideterminato in Euro 7.051,95.
Da tale importo, la Corte ha detratto l’intera somma di Euro 4.000,00 già percepita dal danneggiato in forza della transazione parziale, in applicazione del principio secondo cui il pagamento effettuato da uno dei condebitori riduce il debito residuo degli altri in misura corrispondente. Il debito residuo a carico degli appellanti è stato così quantificato in Euro 3.051,95, con conseguente rigetto della domanda di restituzione delle somme già esecutivamente prelevate, risultando l’importo versato inferiore a quello ancora dovuto.
Implicazioni Pratiche
- Transazione parziale: l’avvocato del creditore deve specificare nell’accordo transattivo se questo ha ad oggetto l’intero credito o solo la quota del singolo condebitore, al fine di evitare che gli altri condebitori possano invocare l’art. 1304 c.c. per ottenere l’estinzione totale del debito.
- Deduzione della somma versata: per il difensore del condebitore non stipulante, la mera esistenza di una transazione parziale non è sufficiente a liberarlo, ma costituisce pur sempre un elemento da dedurre in giudizio per ottenere la riduzione del risarcimento nella misura di quanto già percepito dal creditore, evitando una duplicazione risarcitoria.
- Esercizio del diritto potestativo: la dichiarazione di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c. può essere resa per la prima volta anche in appello, senza che ciò integri una domanda nuova, trattandosi di un diritto potestativo non soggetto a decadenza o a forme specifiche, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza.