Imputato irreperibile processato lo stesso: condanna nulla, vizio deducibile anche in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 14438 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa nei confronti di imputato irreperibile in violazione dell’obbligo di pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è affetta, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., da nullità assoluta per omessa notifica della “vocatio in ius”, rilevabile, in quanto tale, in ogni stato e grado del processo, non trovando applicazione la sanatoria della nullità non eccepita con l’atto di appello, prevista dall’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la diversa ipotesi dell’erronea dichiarazione di assenza. (Rv. 289798-01)
Il Fatto
Un’imputata, accusata del reato di cui all’art. 574 cod. pen., non aveva mai eletto domicilio e dopo il fatto si era allontanata per destinazione ignota. Il decreto di citazione era stato notificato al difensore d’ufficio; le ricerche disposte dal giudice erano risultate infruttuose. Il pubblico ministero aveva quindi emesso, nel marzo 2024, decreto di irreperibilità e nel verbale dell’udienza successiva l’imputata risultava “irreperibile”, non più assente. Ciononostante il giudizio era proseguito fino alla condanna del Tribunale di Larino.
Il difensore d’ufficio ha proposto appello. La Corte di appello di Campobasso lo ha dichiarato inammissibile perché il difensore dell’imputata dichiarata “assente-irreperibile” non si era munito dello specifico mandato a impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto che l’imputata era irreperibile, non assente, e che quindi quel regime non poteva applicarsi; ha lamentato inoltre l’omesso avviso della camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il primo motivo, assorbente. Il punto di partenza è la qualificazione del vizio. L’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, disciplina il caso in cui in primo grado si è proceduto in assenza senza i presupposti dell’art. 420-bis, e stabilisce che la nullità è sanata se non eccepita con l’appello. Questa norma riguarda però un’ipotesi diversa dall’irreperibilità, regolata dagli artt. 159 e 420-quater cod. proc. pen. Assenza e irreperibilità sono istituti incompatibili: l’assenza presuppone la volontaria mancata comparizione di chi conosce con certezza il processo; l’irreperibilità presuppone che l’imputato non sia stato in alcun modo raggiunto dalla notizia del procedimento, con conseguente obbligo di sospensione (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019).
Quando si deduce la violazione della disciplina dell’irreperibile, si fa valere una nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione, deducibile anche per la prima volta in cassazione. La notifica omessa o inidonea alla conoscenza effettiva genera nullità assoluta, a differenza di quella solo irregolare, sanabile ex art. 184 (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016). Qui la notifica era sostanzialmente omessa: la notifica al difensore ex art. 159 non avrebbe mai consentito una condanna, imponendosi la sospensione. La conclusione, già raggiunta sotto il vecchio testo dell’art. 604, comma 5-bis (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022), trova conferma nel nuovo, che limita la sanatoria alla sola erronea dichiarazione di assenza.
Non vale obiettare che l’irreperibile potrebbe poi chiedere la rescissione del giudicato: è un rimedio straordinario e postumo (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020), in contrasto con la centralità dei mezzi di impugnazione e con l’economia processuale. Ne deriva l’erroneità dell’ordinanza della Corte di appello: l’art. 581, comma 1-quater, presuppone una dichiarazione di assenza legittima ed è ontologicamente incompatibile con la posizione del difensore d’ufficio di un irreperibile, con il quale è mancato ogni rapporto e dal quale non può ottenere alcun mandato. Il contrasto giurisprudenziale sulla necessità del mandato per il ricorso in cassazione contro l’ordinanza di assenza (Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025; contra Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025) non è dirimente, perché riguarda casi in cui non è affermata l’irreperibilità.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado, poiché la nullità assoluta si è verificata sin dall’instaurazione del giudizio, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 574 c.p. – Sottrazione di persone incapaci
- Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 420-quater c.p.p. – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 604 c.p.p. – Questioni di nullità