Autonoma valutazione e gravi indizi nell’ordinanza cautelare (Cass. pen. n. 39445/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., è compatibile con il rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero, purché dall’atto emerga il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura. In tema di estorsione, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile solo se questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità; l’utilizzo di metodi mafiosi e la ricerca di un vantaggio ulteriore (quale il rafforzamento della presenza associativa) integrano gli estremi del delitto di estorsione aggravata.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso (art. 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, e art. 416-bis.1 c.p.), commessi dal 2013 e sino alla data del provvedimento. L’indagato, già condannato per associazione mafiosa e detenuto per circa 22 anni fino all’agosto 2021, aveva ripreso a partecipare al sodalizio, come emergente da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, eccependo la nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione del giudice, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto di estorsione, che avrebbe dovuto essere ricondotto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l’art. 292 c.p.p., nel testo modificato dalla legge n. 47/2015, non impone una riscrittura originale di tutte le circostanze di fatto, ma richiede che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. La necessità di autonoma valutazione è compatibile con il rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero, purché non si traduca in un mero recepimento privo di rielaborazione critica. Nel caso di specie, il GIP aveva condiviso la lettura degli atti di indagine e aveva dato conto del proprio esame critico, soprattutto considerando che gli elementi erano costituiti da intercettazioni dal contenuto chiaro ed evidente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari, che non può risolversi in una diversa valutazione degli elementi indizianti o in una nuova ricostruzione dei fatti. Il Tribunale del riesame aveva risposto adeguatamente alle censure, evidenziando gli elementi posti a fondamento del ragionamento indiziario: il sostegno economico ricevuto dall’associazione durante la detenzione, la partecipazione a riunioni e l’intervento in attività estorsive, la rivendicazione della propria posizione nel sodalizio e il mantenimento del controllo del territorio. Il contenuto delle intercettazioni, in quanto questione di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità in assenza di travisamento della prova.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio di cui alle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo), secondo cui la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull’elemento psicologico: il concorso in esercizio arbitrario è configurabile solo quando il terzo si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire finalità ulteriori. Nel caso di specie, l’indagato aveva utilizzato metodi mafiosi e aveva perseguito un vantaggio ulteriore e diverso dal soddisfacimento del credito (affermare e riaffermare la presenza mafiosa, ottenere un viaggio e una parte di quanto conseguito), integrando così il delitto di estorsione aggravata.
Implicazioni Pratiche
- Autonoma valutazione nell’ordinanza cautelare: L’avvocato che eccepisca la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione deve verificare se il giudice abbia operato una mera trascrizione degli atti di indagine, senza alcuna rielaborazione critica; non è sufficiente la semplice trasposizione di stralci, ma occorre che l’atto contenga un giudizio di valore sugli elementi raccolti, ancorché sintetico, specialmente quando gli indizi sono di per sé chiari.
- Sindacato di legittimità sugli indizi: Il difensore che impugni l’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi deve denunciare specificamente la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non potendosi limitare a proporre una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate o una ricostruzione alternativa dei fatti, che sono valutazioni riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo in caso di travisamento della prova.
- Distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario: In presenza di metodi mafiosi, anche se esiste un credito legittimo, il concorrente che agisce per un vantaggio ulteriore (come il rafforzamento della presenza associativa o un profitto personale) risponde di estorsione, non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il difensore deve provare che la condotta si è limitata a un contributo alla pretesa creditoria, senza finalità ulteriori, per ottenere la qualificazione meno grave.
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