Pagamenti on line non autorizzati: collocatore della carta deve provare autenticazione forte (ABF Collegio di Bologna n. 1747 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che colloca lo strumento è legittimato passivo rispetto alle domande di rimborso dell’utente, in ragione del rapporto contrattuale instaurato, con conseguente onere di provare l’avvenuta autenticazione delle operazioni contestate. La qualifica di mero collocatore, che esclude la legittimazione, non si presume e va accertata sulla base della documentazione in atti. Prima di ogni valutazione sulla colpa grave del cliente, il prestatore deve dimostrare di aver predisposto e applicato forme di autenticazione forte per le operazioni di pagamento. In difetto di tale prova, ai sensi dell’art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 11/2010, il cliente risponde soltanto in caso di frode, e il prestatore sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una carta di credito con la quale, tra il dicembre 2023 e l’agosto 2024, sono stati eseguiti numerosi pagamenti on line a favore di un sito commerciale, per un importo complessivo di 662,00 euro. La cliente disconosce tutte le operazioni e lamenta di non aver mai ricevuto gli alert di notifica. Dopo aver bloccato la carta il 13 agosto 2024, presenta reclamo all’emittente, che riconosce un rimborso parziale di 111,00 euro, e successivamente si rivolge all’intermediario presso cui aveva instaurato il rapporto.
Quest’ultimo eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come semplice collocatore di uno strumento emesso da altro prestatore. La ricorrente replica di aver intrattenuto rapporti esclusivamente con il convenuto e produce evidenze tratte dal sito dello stesso, ove la carta è presentata come propria. La richiesta finale riguarda la residua somma di 551,00 euro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di legittimazione passiva. Richiama il proprio orientamento secondo cui, in ragione del rapporto contrattuale tra utente e collocatore, la legittimazione sussiste e su questi grava l’onere della prova sull’autenticazione. Fa eccezione la sola ipotesi del mero collocatore, da accertare caso per caso sulla documentazione prodotta.
Tra gli indici valutati figurano la riconducibilità esclusiva del marchio all’emittente, l’attribuzione al collocatore del riscontro dei reclami e la risposta al reclamo senza segnalazione del difetto di legittimazione. Nel caso concreto manca il contratto regolante lo strumento e non sono state versate le disposizioni sul riscontro dei reclami, né dall’intermediario che pure vi aveva interesse. Sono invece in atti le evidenze pubblicitarie del sito del convenuto, che si propone come fornitore della carta. Tali elementi, valutati nel contesto complessivo, escludono la qualifica di mero collocatore: l’eccezione è respinta.
Passando al merito, il Collegio rileva che le operazioni ricadono sotto il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. La questione centrale non è la condotta della cliente, ma l’onere probatorio del prestatore: prima di esaminare la colpa grave dell’utente, occorre verificare che siano state adottate forme di autenticazione forte, secondo la definizione dell’art. 1, d.lgs. n. 11/2010, basata su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza.
Secondo il costante orientamento dei Collegi, il deposito dei tabulati informatici con legenda esplicativa è idoneo a integrare la prova, consentendo di verificare la corretta applicazione della SCA ai sensi dell’art. 10-bis, d.lgs. n. 11/2010. Nel caso in esame, tuttavia, il convenuto non ha prodotto alcuna evidenza del compimento delle operazioni con autenticazione forte. Si è limitato a depositare una comunicazione dell’emittente, che afferma l’esistenza della SCA mediante OTP e password, ma di tale affermazione non vi è supporto probatorio. Non ricorrono neppure gli estremi per una richiesta di integrazione documentale.
Il Collegio conclude pertanto che l’intermediario deve sopportare integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute, a prescindere dalla valutazione sulla colpa anche grave della ricorrente. Il ricorso è accolto e l’intermediario è tenuto alla restituzione di 551,00 euro, oltre al contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e al rimborso di 20,00 euro versato dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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