Rifiuto di accertamenti ematochimici e necessità di cure mediche (Cass. pen. Sez. IV n. 25527 del 2026)
Il rifiuto dei prelievi ematochimici è penalmente rilevante solo se, a fronte di un incidente stradale, il conducente sia stato sottoposto a cure mediche; la motivazione dell’assoluzione è annullata se non chiarisce se il trasporto in ospedale fu disposto dai sanitari e se vi fu una richiesta degli organi di polizia.