Giudicato esterno, onere di certificazione e non contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 219 del 07.01.2025)
La parte che eccepisce il giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato anche mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; la non contestazione non la esonera, salvo ammissione esplicita del giudicato. Le censure sulla simulazione e sulla revocatoria sono inammissibili.