Conto corrente bancario: onere probatorio del correntista attore in ripetizione (Cass. civ. Sez. I n. 3837 del 15.02.2025)
Nel giudizio di ripetizione promosso dal correntista, l’onere di provare i movimenti del conto grava su di lui: esclusa l’applicazione del criterio del saldo zero, i conteggi si elaborano partendo dal primo saldo debitore documentato. L’indice degli allegati massivo e generico non prova la produzione degli estratti conto.