Inammissibile il ricorso che non si misura con la motivazione cautelare sulla (Cass. pen. Sez. III n. 6596 del 18.02.2025)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare è inammissibile quando non si misura con le ragioni della decisione impugnata. L’esclusione della fattispecie associativa non elide di per sé le esigenze cautelari fondate sul persistere dei reati fine.