Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. V n. 21169 del 09.06.2026)
È inammissibile per genericità, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo apodittico l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza confrontarsi con l’apparato argomentativo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.