L’aspecificità dell’appello è rilevabile anche in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 31849/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso che ripropone una doglianza senza confrontarsi con la risposta del giudice di merito è aspecifico e quindi inammissibile. Se il motivo d’appello è inammissibile ab origine, il ricorso per cassazione difetta anche d’interesse, poiché l’eventuale accoglimento non produce utilità nel giudizio di rinvio. La riqualificazione di rapina o estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa azionabile verso la persona offesa e non opera quando la condotta colpisce un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. La rinnovazione istruttoria in appello per una prova già nota e respinta richiede che il giudice non possa decidere allo stato degli atti.
Il Fatto
La Corte d’appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per sequestro di persona, rapina continuata, estorsione e lesioni personali, con pena detentiva, multa e risarcimento in favore delle parti civili. Le condotte erano collegate alla pretesa di ottenere somme ritenute dovute, anche mediante violenza e con il coinvolgimento di più persone.
Gli imputati hanno dedotto la violazione del principio di immutabilità del giudice, l’inaffidabilità delle traduzioni e la lesione della partecipazione consapevole al processo. Hanno inoltre chiesto la riqualificazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e censurato il diniego di rinnovazione dell’istruttoria per assumere una testimonianza già richiesta in primo grado. La Cassazione è stata quindi chiamata a verificare specificità, fondatezza e decisività delle censure.
La Motivazione della Corte
Sulle questioni processuali, la Corte rileva anzitutto che i ricorsi non si confrontano con un dato decisivo della sentenza impugnata: le parti avevano espresso il consenso all’utilizzazione delle prove già assunte dopo il mutamento del collegio. Non ricorreva dunque un mero silenzio. La scelta della difesa tecnica smentiva il prospettato difetto di comprensione, spettando inoltre al difensore spiegare agli assistiti le implicazioni processuali della rinnovazione.
La censura sulle traduzioni resta parimenti generica. Il ricorso denuncia approssimazione e superficialità, ma non individua errori, atti o passaggi capaci di dimostrare l’inaffidabilità dell’interpretazione. La riproduzione delle doglianze d’appello, senza correlazione con la motivazione impugnata, integra aspecificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e la Sez. II n. 11951 del 2014.
Quanto alla qualificazione giuridica, il corrispondente motivo d’appello non indicava le ragioni di diritto e gli elementi di fatto richiesti dall’art. 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. La relativa inammissibilità poteva essere rilevata in cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. e determinava un difetto d’interesse, anche se il giudice d’appello aveva affrontato il merito. La decisione richiama la Sez. II n. 36111 del 2017. La richiesta era comunque infondata: la principale persona offesa, salvo un episodio, era estranea al rapporto di debito e credito allegato dalla difesa. Mancava quindi una pretesa legittimamente azionabile nei suoi confronti, necessaria per configurare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il richiamo difensivo alle Sezioni Unite n. 29541 del 2020 non superava tale dato.
Anche il diniego di rinnovazione istruttoria è immune da censure. La testimonianza non costituiva una prova sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado, ma era già conosciuta e tardivamente richiesta mediante l’art. 507 cod. proc. pen. Trovava quindi applicazione l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che subordina l’assunzione alla concreta impossibilità di decidere allo stato degli atti. La valutazione d’irrilevanza, motivata senza manifeste illogicità, resta riservata al giudice di merito, secondo la Sez. VI n. 8936 del 2015 e la Sez. IV n. 4981 del 2003.
Per tali ragioni, i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Seguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali, il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
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