Accreditamento sanitario: risarcimento da ritardo irricevibile e interesse sopravvenuto (TAR Molise n. 276 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento del danno da ritardo, proposta ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, è assoggettata ai termini decadenziali dell’art. 30 cod. proc. amm. Il termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione decorre, ai sensi del comma 4, solo dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale si individua secondo l’esito della valutazione di coerenza con la programmazione regionale: sessanta giorni complessivi se l’esito è negativo, dodici mesi e sessanta giorni se è positivo. Il sopravvenuto accreditamento limitato a un numero inferiore di posti letto rispetto a quelli richiesti non integra la piena soddisfazione della pretesa e impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinando invece improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda caducatoria. La Regione è priva di legittimazione passiva rispetto agli atti del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario, rapporto qualificato come intersoggettivo e non interorganico.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una residenza protetta per anziani, autorizzata all’esercizio per 50 posti letto. Il 4 gennaio 2017 presenta alla Regione istanza di accreditamento istituzionale. Seguono solleciti e riscontri negativi della Struttura commissariale, che rappresenta l’impossibilità di rilasciare accreditamenti fuori dalla programmazione sanitaria e la mancata costituzione dell’organismo tecnico competente.

Esperito un primo giudizio avverso il silenzio, definito con condanna dell’Amministrazione a provvedere, la Struttura commissariale adotta la nota n. 19703 del 4 febbraio 2021, che dichiara l’impossibilità di accoglimento dell’istanza. La società impugna tale determinazione e chiede il risarcimento del danno da ritardo. Nel corso del processo sopravviene un provvedimento di accreditamento per 30 posti letto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. Quanto alla Regione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8/2018 e la propria precedente ordinanza n. 209/2020, il Tribunale qualifica il rapporto tra commissario ad acta ed ente sostituito come intersoggettivo: gli atti commissariali non si imputano alla Regione, che va estromessa. Parimenti estromessa è la controinteressata evocata in giudizio, poiché il ricorso non investe gli atti che ne hanno disposto l’accreditamento e difetta un interesse sostanziale antitetico.

Sulla domanda caducatoria, la Corte rileva che il nuovo D.C.A. n. 42 del 22 marzo 2024 ha superato il provvedimento impugnato. Tuttavia l’accreditamento è limitato a 30 posti rispetto ai 50 richiesti: manca la piena soddisfazione della pretesa richiesta dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio conferma che il rilievo d’ufficio della tardività, dato atto a verbale in udienza, può fondare la decisione anche in assenza delle parti, secondo l’orientamento del Cons. Stato n. 10348/2022. Nel merito, la Corte ricostruisce il termine di conclusione del procedimento ex art. 17 della legge regionale n. 18/2008: ove la valutazione di coerenza sia negativa, il termine è di sessanta giorni dalla domanda. Applicando l’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., il termine di centoventi giorni decorre dopo un anno dalla scadenza. Poiché il ricorso è stato notificato oltre quattro anni dopo l’istanza, la domanda è irricevibile per tardività. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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