Carta del docente: l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario legittima il commissario ad acta ma non le astreintes (TAR Lombardia n. 2392 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta del docente può essere azionato dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice assegna un termine per adempiere e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece negata qualora risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo, da ricondurre all’eccezionale mole di contenzioso sul beneficio.
Il Fatto
Con la sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo la declaratoria di inottemperanza, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la fondatezza della pretesa, sorretta da idonea documentazione, e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, dichiarando quindi l’inottemperanza e assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, con la nomina fin d’ora del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da investirsi su istanza del creditore e con obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato che la disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, valutazione da compiersi in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta sussistente in considerazione dell’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della causa, che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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