Laurea vecchio ordinamento valutabile come titolo aggiuntivo nel concorso (TAR Puglia n. 1446 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diploma di laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale, richiesta quale requisito minimo di ammissione al concorso. Ne consegue che la clausola del bando che impedisce di valutarlo quale titolo aggiuntivo, attribuendo il relativo punteggio, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli di cultura oggettivamente diversi. Nella specie, è illegittimo l’art. 7 del bando che, nello stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, non prevede l’attribuzione del punteggio aggiuntivo a favore di chi abbia conseguito il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non opera quando la stessa lex specialis non consente al candidato di far valere il titolo superiore quale titolo aggiuntivo.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a un concorso indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di nove unità di categoria D, profilo di Specialista Amministrativo, presentando come titolo di ammissione il diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza, conseguito nel 2002. Pur avendo superato le prove, si collocava al trentesimo posto della graduatoria, senza che gli fosse riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti previsto dal bando per i titoli ulteriori rispetto a quello di accesso. Avverso l’esclusione di tale punteggio, il candidato proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e il riconoscimento del punteggio complessivo di 27,375 punti, contestando la legittimità dell’art. 7 del bando nella parte in cui non consentiva di valutare la laurea superiore conseguita. La Regione si costituiva, eccependo il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il ricorrente era stato nel frattempo assunto a tempo indeterminato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che nessun dubbio può sussistere sul fatto che il diploma di laurea “vecchio ordinamento” o la laurea magistrale a ciclo unico costituiscano un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale, sufficiente per la sola ammissione al concorso. L’esclusione di tale titolo dalla valutazione dei titoli aggiuntivi genera un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno completato percorsi di studi differenti per livello di insegnamenti, esami ed esperienze accademiche maturate.

La diversità tra i percorsi formativi emerge anche dagli obiettivi individuati dal d.M. n. 270/2004, che configura la laurea triennale come base per una padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, mentre la laurea magistrale fornisce una formazione di livello avanzato. Ne consegue che chi possiede una laurea “vecchio ordinamento” ha oggettivamente un titolo in più rispetto al minimo richiesto, e deve poter beneficiare del punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 7 del bando.

Il Collegio ha altresì escluso che possa trovare applicazione il principio di autoresponsabilità dichiarativa. Nella vicenda, emerge che la lex specialis consentiva di indicare come titolo di accesso sia la laurea triennale sia quella magistrale o a ciclo unico, ma non permetteva di far valere il titolo superiore quale titolo ulteriore, creando un illegittimo impedimento che non può essere addossato al candidato. La giurisprudenza invocata dall’Amministrazione riguardava invece procedure concorsuali diverse, in cui la possibilità di indicare la laurea superiore come titolo aggiuntivo era espressamente prevista.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti in parte qua, e riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della mancata consolidazione dell’orientamento interpretativo all’epoca dell’indizione della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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