Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per nuovo provvedimento interdittivo antimafia (TAR Abruzzo n. 347 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un’informazione interdittiva antimafia va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione, all’esito del procedimento di riesame attivato ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, adotti un nuovo provvedimento interdittivo che sostituisca integralmente quello originariamente impugnato. La dichiarazione di carenza di interesse resa dalla parte ricorrente alla pubblica udienza, conseguente all’adozione del nuovo atto, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che residui alcuna utilità dalla decisione nel merito. Le spese di lite possono essere compensate in presenza di giustificati motivi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell’Aquila in data 10 marzo 2022, ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti, tra cui le note della DIA di Napoli, del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila e della Compagnia della Guardia di Finanza di San Donà di Piave, nonché i verbali del GIA del 17 febbraio e del 7 marzo 2022.
Nel corso del giudizio, il legale rappresentante della società presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, in data 13 settembre 2022. L’amministrazione, all’esito di tale procedimento, emetteva un nuovo provvedimento interdittivo in data 30 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito del riesame disposto su istanza della parte ricorrente, era stato adottato un nuovo provvedimento interdittivo che si sostituiva a quello oggetto del ricorso. Tale circostanza aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, poiché l’eventuale annullamento del provvedimento originario non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per la ricorrente, ormai destinataria di un atto successivo e autonomo.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026, la società ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, resa nelle forme di cui all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., ha costituito il presupposto per la declaratoria di improcedibilità.
Il Tribunale ha quindi applicato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti. Ha ritenuto, inoltre, di compensare le spese di lite, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo.
La sentenza contiene infine l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di procedimento concernente misure di prevenzione della criminalità organizzata.
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Nota della Redazione
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