Autoconsumo nel Parco Agrisolare calcolato al netto delle sezioni già in esercizio (Cons. Stato n. 6017 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di autoconsumo previsto per il contributo “Parco Agrisolare” costituisce requisito di produzione dell’impianto finanziato e non mero limite di progettazione. Il fabbisogno energetico dell’azienda va determinato sui consumi netti, scomputando l’energia prodotta o producibile dalle sezioni di impianto già entrate in esercizio sul medesimo POD alla data della domanda. Le bollette elettriche restano documento necessario ma non sufficiente quando una nuova sezione sia già in esercizio: in tal caso la producibilità va stimata e sottratta. I requisiti di ammissione, trattandosi di aiuto di Stato in deroga all’art. 107 TFUE, sono di stretta interpretazione e non ammettono fattispecie derogatorie atipiche. Grava sull’interessato, secondo il principio di autoresponsabilità, l’onere di provare il possesso dei requisiti.
Il Fatto
Una società agricola cooperativa presenta domanda di ammissione al contributo PNRR “Parco Agrisolare” per un impianto fotovoltaico da installare su edifici produttivi. Nella relazione tecnica dichiara che l’impianto sarebbe stato allacciato a un POD già servito da altro impianto, composto da tre sezioni, l’ultima connessa il 30 maggio 2023. Il fabbisogno elettrico viene calcolato sulle bollette dell’anno 2022, senza computare la producibilità della terza sezione.
Il GSE, in fase istruttoria, rileva che il fabbisogno così calcolato non tiene conto di quella produzione e chiede chiarimenti in sede di soccorso istruttorio. La società conferma il proprio metodo, sostenendo che il regolamento operativo imporrebbe le sole bollette. Il Gestore esclude quindi la richiesta. Il TAR Lazio respinge l’impugnazione e la società propone appello, deducendo eccesso di potere, erronea interpretazione del regolamento e illegittima integrazione postuma della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione dell’investimento: contributo a fondo perduto per impianti destinati a soddisfare il fabbisogno dell’azienda, con duplice obiettivo di transizione energetica e riduzione della dipendenza dalla rete. Da ciò deriva il vincolo dell’autoconsumo, che la Sezione qualifica come limite di produzione e non di sola progettazione.
Il Collegio richiama la propria sent. n. 9023 del 2024: i requisiti del beneficio sono di stretta interpretazione, perché il contributo è un aiuto di Stato in deroga all’art. 107 TFUE. Non è consentito all’interprete estendere l’ambito del beneficio oltre i limiti posti dalla disciplina derogatoria. Vengono richiamati l’art. 2, comma 3, del d.m. MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023, l’art. 1, comma 1, lett. a) del medesimo decreto e il § 4.2 del regolamento operativo.
Quanto alla determinazione del fabbisogno, rilevano i consumi netti: quelli non già abbattuti dall’energia prodotta o producibile dagli impianti preesistenti sul medesimo POD. Se una sezione è entrata in esercizio prima della domanda, le bollette diventano documento necessario ma non sufficiente. L’appellante confonde il requisito con la sua prova e legge il regolamento in modo parziale. La conferma viene dalla FAQ n. 25 del GSE, che richiede le bollette dell’anno di maggior consumo successivo all’entrata in esercizio dell’impianto già installato.
Il GSE ha correttamente attivato il soccorso istruttorio, chiedendo di attestare il rispetto del vincolo al netto della produzione dell’impianto preesistente. L’azienda non ha fornito la prova né ha prospettato difficoltà di computo, avrebbe potuto determinare la producibilità con il tool PVGIS. La società si è limitata a invocare una fattispecie derogatoria atipica priva di base positiva.
Cadono quindi le censure di integrazione postuma della motivazione, di violazione della buona fede e di scorretto esercizio del soccorso istruttorio. Per costante giurisprudenza (Cons. Stato sez. II n. 5028 del 2025, n. 9976 del 2024, n. 5095 del 2023) è onere dell’interessato fornire gli elementi probatori dei requisiti. L’appello è respinto, con spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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