Silo industriale non è volume tecnico e necessita di permesso di costruire (Cons. Stato n. 6018 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I silos, per la loro obiettiva incidenza planovolumetrica e per l’autonomia funzionale, non sono qualificabili come volumi tecnici e sono pertanto assoggettati a permesso di costruire. Il rilascio dell’AUA presuppone la verifica della legittimità urbanistico-edilizia delle opere destinate all’attività produttiva: la non conformità dei manufatti sul versante edilizio si traduce in difetto di agibilità anche sul versante commerciale. La tettoia di rilevanti dimensioni, stabile e permanente, integra intervento di nuova costruzione e non costituisce pertinenza urbanistica. Il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non impone all’Amministrazione alcun onere motivazionale rafforzato in ordine all’ordine di demolizione, che conserva carattere doveroso.
Il Fatto
La società appellante gestisce uno stabilimento per la produzione di cemento, realizzato in forza di una sequenza di titoli edilizi succedutisi dal 2004 al 2013. Nel 2023 presenta al SUAP domanda di AUA e SCIA per l’attività di commercio all’ingrosso. Il Settore Assetto del Territorio esprime parere negativo, ritenendo non esaustiva la documentazione e contestando la conformità delle opere ai titoli rilasciati. Il SUAP dispone quindi l’archiviazione delle pratiche e conferma il divieto di utilizzazione dell’impianto. Segue un’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, che ingiunge la riduzione dei silos e la rimozione di alcune tettoie.
La società impugna gli atti davanti al TAR Campania, che dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti. Propone appello, chiedendo l’annullamento degli atti e lamentando, in particolare, la qualificazione dei silos come volumi tecnici e l’avvenuto assenso alla maggiore altezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra AUA e legittimità edilizia. Richiamando un orientamento consolidato, afferma che l’insediamento di attività produttive non può prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia sul territorio. L’agibilità dei locali costituisce il ponte di collegamento tra la situazione edilizia e quella commerciale: la non conformità sul primo versante si riflette sul secondo. Ne deriva l’infondatezza della censura e l’assorbimento dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.
Nel merito, i silos non sono volumi tecnici: i volumi tecnici sono restrittivamente individuati nelle strutture insuscettibili di autonoma funzione se non quella di contenere impianti. Il silo, di altezza pari a 55 metri, presenta ingombro volumetrico rilevante e autonoma conformazione, con valore di mercato proprio. Il carattere unitario della consistenza planovolumetrica prescinde dalla distinzione tra parte inferiore e superiore. Né rileva il tempo trascorso, poiché l’ordine di demolizione conserva carattere doveroso.
Quanto all’asserito assenso alla maggiore altezza, il PdC n. 8/2013 prevede espressamente che l’altezza non superi quella dei fabbricati assentiti con la concessione n. 92/2004. Il progetto di variante impone il riporto del silo a 36 metri, con formale impegno della società: nessun titolo ha mai assentito i 55 metri. La sentenza assolutoria penale richiamata si fonda su dichiarazioni del tecnico comunale contraddette dalla documentazione.
Sulle ulteriori opere, le due tettoie di mq 10,35 e 8,40 non sono modeste e, per la loro obiettiva consistenza dimensionale, costituiscono interventi rilevanti sul piano edilizio, non riconducibili alle tettoie leggere prive di autonomia. È invece fondata la censura sulla tettoia sub 5), assentita con il PdC in sanatoria n. 8/2013, come emerge dallo stralcio grafico in atti: l’intervenuto assenso rende ininfluenti le maggiori dimensioni effettive del manufatto.
L’appello è pertanto accolto parzialmente: è annullato l’ordine di demolizione limitatamente alla tettoia sub 5), mentre per il resto è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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