Demolizione dell’abuso e demo-ricostruzione: necessaria la prova della preesistente consistenza (TAR Sardegna n. 197 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento di demo-ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 è legittimo solo se il privato dimostri la preesistente consistenza del fabbricato con elementi oggettivi (atti di fabbrica, titoli edilizi, planimetrie catastali) dai quali siano ricavabili con certezza l’esatta cubatura e la sagoma d’ingombro. Non è “neutro” l’intervento realizzato sul sedime in cui, dopo la demolizione del manufatto originario, sia stato edificato abusivamente un altro fabbricato, poi demolito su ordine dell’Autorità: la legittimità va parametrata allo stato dei luoghi successivo a tale demolizione. In tali casi non si forma il titolo abilitativo tacito, difettando la conformità urbanistico-edilizia. L’ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990; l’accertamento penale fa stato solo sui fatti materiali, non sulla loro qualificazione giuridica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona agricola, presentava una dichiarazione unica autocertificativa (d.u.a.) per la ristrutturazione di un fabbricato rurale risalente a epoca anteriore al 1967, demolito spontaneamente nel 2006. Il nuovo manufatto veniva realizzato senza permesso di costruire, ma il Comune emanava un provvedimento interdittivo non impugnato e successivamente l’ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio.

Il ricorrente sosteneva che il titolo si fosse formato tacitamente per decorso del tempo e che l’opera non fosse abusiva in quanto rientrante nella fattispecie della ristrutturazione edilizia prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione, invece, escludeva che l’intervento fosse riconducibile a tale perimetro oggettivo, difettando la prova della preesistente consistenza dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna respinge il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi di gravame. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui il privato deve dimostrare la preesistente consistenza dell’edificio oggetto di intervento con elementi oggettivi e verificabili, non essendo sufficienti i rilievi e le asseverazioni del tecnico di fiducia, né dichiarazioni testimoniali relative alla sola superficie. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che il fabbricato originario era privo di concessioni dalle quali ricavare l’esatta cubatura.

La Seconda Sezione osserva inoltre che la circostanza che il ricorrente avesse edificato, sul medesimo sedime, un fabbricato abusivo poi demolito nel 2012 su ordine dell’Autorità impedisce di ravvisare un nesso di continuità tra l’edificio del 2006 e quello ricostruito nel 2019. L’intervento non può considerarsi “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio, dovendo la legittimità essere parametrata allo stato dei luoghi successivo al 2012.

Il Collegio esclude poi la formazione del titolo abilitativo tacito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui esso può formarsi solo se l’intervento è pienamente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento, condizione non sussistente nel caso di specie.

Quanto al secondo motivo, il TAR ritiene inapplicabile l’art. 10-bis della l. n. 241/1990, trattandosi di procedimento d’ufficio, e legittima l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della stessa legge, in quanto l’attività di contrasto agli abusi edilizi è attività vincolata e ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l’omissione non comporta conseguenze se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infine, in relazione alla sentenza penale di assoluzione, il Collegio chiarisce che il vincolo del giudicato copre solo i fatti materiali, non la qualificazione giuridica, che rimane autonoma in sede amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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